Elementi di diritto penale

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 "Società e Diritto"

L’uomo è un essere sociale. Per soddisfare le sue esigenze fondamentali [1] si aggrega ad altri costituendo gruppi più o meno stabili e organizzati. Possono farsi l’esempio della famiglia, che è la prima e naturale forma di aggregazione ma anche, a seconda dei tipi di esigenze da soddisfare o finalità da raggiungere, della collettività religiosa, dei partiti politici, dei sindacati, delle associazioni culturali.

Né le forme di cooperazione occasionali né quelle organizzate sarebbero però possibili e potrebbero effettivamente funzionare se la coesistenza fra gli appartenenti al gruppo sociale restasse senza una "disciplina" e tutto fosse lasciato alla spontanea iniziativa dei singoli, alla loro buona volontà o alle loro spinte egoistiche.

Da sempre, perciò, l’uomo ha compreso che le esigenze della coesistenza impongono invece un ordine nei rapporti fra i membri del gruppo e una Autorità in grado di farsi obbedire e di assicurare il rispetto delle regole di condotta che lo stesso gruppo si è posto. Ha cioè avvertito l’esigenza di dare alla collettività sociale una "organizzazione politica"; vale a dire una organizzazione cui tutte le altre fossero subordinate e che non avesse finalità specifiche (culturali, economiche, religiose come quelle dei gruppi organizzati di cui si è detto in precedenza) ma una finalità generale che precedesse tutte le altre: quella di consentire la pacifica coesistenza e lo sviluppo dei soggetti appartenenti al gruppo e di assicurare le condizioni per l’ordinato esercizio delle attività dei soggetti e per il benessere dell’intera collettività.

Nel tempo, le organizzazioni politiche hanno assunto forme diverse: dapprima appena abbozzate e poi sempre più complesse e perfezionate; dalle comunità primitive e dalle tribù nomadi (che si limitavano, per lo più, a riconoscere tutti i poteri a un capo), agli imperi, ai regni, alle signorie, fino allo stato moderno e a quello contemporaneo.

Tra le varie forme di aggregazione, lo Stato è quella che detiene i massimi poteri autoritari e che è preminente rispetto alle altre operanti nel suo ambito territoriale.

Lo Stato è dunque l’ente originario (il suo potere non deriva da nessuno) e sovrano, destinato a garantire le condizioni fondamentali e indispensabili perché, sul suo territorio, i rapporti tra i singoli si svolgano in modo ordinato e si dirigano allo sviluppo ed al benessere dell’intera collettività.

Lo Stato assicura lo svolgimento ordinato e pacifico della vita sociale mediante la predisposizione di “regole di condotta” (= norme) che vietino atti socialmente dannosi e spronino invece ad operare in modo socialmente utile.

Naturalmente lo Stato non può limitarsi a fissare delle regole di condotta; deve assicurarne l’osservanza prevedendo “conseguenze sfavorevoli“ (= sanzioni) a carico di chi trasgredisce quelle regole e creando appositi “Organi” (= Giudici, componenti delle forze di polizia, funzionari dell’ordine amministrativo) aventi la specifica funzione di prevenire e reprimere coattivamente (e cioè ricorrendo anche all’uso della forza) la loro violazione.

Il complesso delle norme emanate per il raggiungimento delle finalità dello Stato ne costituisce il “Diritto”. Tutte le norme che costituiscono il diritto dello Stato si denominano "norme giuridiche"(da jus=diritto). Lo Stato ne assicura l'osservanza consentendone l'attuazione anche coattiva e prevedendo sanzioni a carico di chi ne trasgredisce il precetto e cioè il comando o il divieto in esse contenuto.

 


[1] L'uomo sceglie di vivere in un gruppo organizzato (società) soprattutto per motivi di:

  1. Convivenza, la natura umana, infatti, è per sè stessa socievole
  2. Convenienza, in quanto vivendo in un gruppo organizzato, attraverso la cooperazione, l'uomo meglio soddisfa i propri bisogni ed interessi.

 L'esistenza di problemi di convivenza e di cooperazione, dunque, favorisce il fenomeno associativo che, per poter funzionare correttamente, deve essere;

  1. stabile, cioè duraturo e dar vita ad una aggragazione umana della "societas";
  2. disciplinato da particolari regole di condotta (giuridiche, morali, religiose, ecc.) ed una proficua collaborazione tra i membri del gruppo.