Il fascicolo del dibattimento

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A seguito del «decreto che dispone il giudizio», viene formato il c.d. fascicolo per il dibattimento. Questo fascicolo ha un contenuto assai esiguo, poiché, come si è detto, la prova deve tendenzialmente formarsi nel dibattimento al quale il Giudice deve pervenire senza essersi precostituito un convincimento attraverso la lettura delle «carte».

  • Ed infatti nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti solo:
  1. gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale (la querela);
  2. i Verbali degli atti «non ripetibili» compiuti dalla polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero (verbali di perquisizione, sequestro);
  3. i Verbali assunti «nell’incidente probatorio» (verbali di assunzione di una testimonianza a futura memoria e i verbali assunti all’estero a seguito di rogatoria);
  4. il corpo del reato o le cose pertinenti il reato;
  5. il certificato generale del casellario giudiziale.

Gli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, sono i soli che il Giudice della fase dibattimentale potrà conoscere prima dell’apertura del dibattimento e che, insieme agli atti compiuti o acquisiti nel dibattimento stesso, potrà utilizzare pienamente ai fini della decisione.
Tutti gli altri di indagine, compresi quelli compiuti dopo l’esercizio all’azione penale e quelli acquisiti dal Giudice nell’Udienza Preliminare, vanno raccolti nel c.d. fascicolo del Pubblico Ministero, che potrà essere consultato e utilizzato soltanto dalle parti e, al quale, quindi, il Giudice del dibattimento non potrà avere accesso.

Il sistema del «doppio fascicolo» serve a impedire che il Giudice del dibattimento possa formarsi il suo convincimento prima dell’udienza: attraverso la lettura degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari e, quindi, senza il contraddittorio orale e, e cioè in una fase diversa separata da quella del giudizio.