Distinzioni delle funzioni

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Fino a quando il Pubblico Ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare raccolgono ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. 

Esse, in particolare, procedono:

  1. alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi
  2. alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti
  3. al compimento di atti d'iniziativa che formeranno oggetto di specifica descrizione nel prosieguo di questo scritto 

Dopo l'intervento del P.M. la Polizia Giudiziaria eseguirà gli atti ad essa “specificatamente delegati”, fra i quali non possono essere compresi l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini e i confronti con la medesima (riservati esclusivamente al Magistrato). 

Nell'ambito degli atti d'iniziativa sopra richiamati assumono rilievo: 

  • Notizie e indicazioni ai fini della immediata prosecuzione delle indagini, assunte dalla Polizia Giudiziaria sul luogo e subito dopo il fatto, rese dall'indagato (art. 350 commi 5 e 6 c.p.p.). Di tali elementi non è possibile la verbalizzazione o, genericamente, documentazione né tantomeno l'utilizzazione dal punto di vista processuale quando l'indagato non è assistito da difensore. Gli elementi suddetti servono, pertanto, solo al prosieguo dell'attività investigativa. 
  • Dichiarazioni spontanee rese dall'indagato in base ad una determinazione volitiva autonoma e non provocata dagli inquirenti (art. 350 commi 7c.p.p.). Sono ricevute dalla polizia giudiziaria senza l'assistenza del difensore, ma di esse non è consentita, di norma, l'utilizzazione agli effetti del giudizio. La documentazione dell'atto é trasmessa al P.M. 
  • Sommarie informazioni assunte dall'indagato (art. 350 commi 1, 2, 3 e 4 c.p.p.). N'è consentita l'assunzione in verbale purché alla presenza del difensore. Non sono ammesse nei casi di persone in stato d'arresto o fermo. L'atto consente una utilizzabilità processuale maggiore rispetto a quelli indicati nei nn. I e 2, ma comporta adempimenti formali che richiedono pregressa dose di professionalità specifica. 
  • Sommarie informazioni assunte da persone diverse dall'indagato (potenziali testimoni), utili ai fini delle indagini (art. 351 c.p.p.). Non presentano particolari adempimenti formali. La documentazione è mediante annotazione o verbale in forma riassuntiva; essa è trasmessa al P.M. 

In Particolare:

L'Annotazione costituisce documentazione del tutto informale, destinata a servire da ausilio esclusivamente investigativo. Il Verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese e del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione della descrizione di quanto fatto o costatato e di quanto è avvenuto alla presenza del verbalizzante, nonché le dichiarazioni ricevute. 

Per ogni dichiarazione e indicalo se essa e stata resa spontaneamente o previa domanda. Se la dichiarazione e stata dettata dal dichiarante o, se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare noie scritte, ne o falla menzione. II verbale deve essere sottoscritto alla fine di ogni foglio da chi lo ha redatto e dagli intervenuti: se questi ultimi non possono o non vogliono sottoscrivere ne è fatta menzione. 

  • Perquisizione personale o locale (art. 352 c.p.p.). E' eseguita nella flagranza di un reato militare quando le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo e che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini.

Delle operazioni compiute deve essere redatto "Verbale" che deve essere trasmesso al P.M. entro le 48 ore successive per la convalida. Data la vasta giurisdizione militare è consigliabile dare comunque immediata notizia per le vie brevi, ad operazioni effettuate, al P.M.. 

  1. Acquisizione di plichi o di corrispondenza. Di norma quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, chi esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare li trasmette intatti al P.M. militare per l'eventuale sequestro. Tuttavia se si ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova, che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, il comandante di corpo (di distaccamento o di posto) informa con il mezzo più rapido il suddetto P.M., il quale può autorizzare l'apertura immediata. 
  2. Accertamenti vigenti sui luoghi e sulle cose (art. 354 c.p.p.) - Sequestro. Rientra tra gli atti di iniziativa della Polizia Giudiziaria curare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose, quando ciò sia necessario ai fini delle investigazioni, non venga mutato prima dell'intervento del P.M.. In caso di pericolo di dispersione o di modificazione, si può procedere direttamente ai necessari accertamenti e rilievi nonché al sequestro del corpo del reato e delle cose a questo pertinenti. Il verbale di sequestro è trasmesso, non oltre le 48 ore, al P.M. per la convalida mediante decreto. II sequestro perde efficacia se entro le ulteriori 48 ore non è convalidato.