Il Corpo delle Capitanerie di porto: compiti di istituto e di polizia

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Il «Corpo delle Capitanerie di porto», storicamente è l’erede delle antiche magistrature del mare, alle quali erano state affidate molteplici attività, dalla regolamentazione delle attività marittime, l'amministrazione e la cura dei porti a funzioni meno mercantili quali gli arruolamenti militari marittimi. E' stato istituito nella sede di palazzo Pitti, nell'allora capitale del Regno d'Italia, Firenze, con la firma del Regio Decreto n. 2438 del 20 luglio 1865 da parte di Vittorio Emanuele II.

Il sempre crescente intervento del nostro Paese in tutte le manifestazioni della vita economica nazionale e l’evoluzione della navigazione marittima latu sensu hanno determinato un ampliamento delle funzioni del Corpo, e da qui la necessità - nel breve volgere di mezzo secolo - della istituzione di un Organo con compiti di direzione e coordinamento su tutti i Comandi e gli Uffici periferici. Fù istituito, con R.D. 8 dicembre 1910 n. 857, l'Ispettorato Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

L’efficienza del personale del Corpo venne duramente collaudata nei momenti più decisivi della vita nazionale e nei conflitti bellici che videro impegnato il nostro Paese. Il conflitto italo-turco prima e l’epopea del colonialismo africano poi, non risparmiarono certamente il Corpo delle Capitanerie di porto in quegli anni, sia per l’impegno nella organizzazione dell’imbarco e sbarco di uomini e vettovaglie di guerra, che per il mantenimento della disciplina dei porti occupati e delle linee di collegamento.

Nel maggio del 1915, alla vigilia dell’entrata in guerra dell’Italia, per il riconoscimento militare del servizio compiuto nel Corpo delle Capitanerie di porto, al personale fu concesso di portare le «stellette», simbolo dei militari. Artefice di questo traguardo fu l’ Ammiraglio Francesco Mazzinghi, divenendo di fatto il fondatore della moderna istituzione delle Capitanerie di porto.

 

Generale di Porto Ispettore Francesco MAZZINGHI

La prima guerra mondiale portò un grande impegno alle Capitanerie di porto: il servizio di mobilitazione, la requisizione del naviglio mercantile per uso bellico, la difesa costiera, la polizia militare, senza mancare all’organizzazione e l'attività portuale volta ad assicurare la continuità dei rifornimenti alle prime linee.

Nel mese di febbraio 1918 il Governo gravò il Corpo di ulteriori compiti di carattere militare, tutti gli uomini furono militarizzati per tutto il periodo guerreggiato. Il Corpo venne definitivamente inquadrato militarmente nel mese di novembre 1919 ed infine entrava a far parte dei Corpi della Regia Marina nel settembre del 1923. Questo ultimo provvedimento, consacrò la reale vocazione militare del Corpo, conducendolo fino all’attuale assetto organizzativo.

Attualmente, la "struttura" del Corpo prevede una «organizzazione centrale» ed una «periferica», deputata al conseguimento degli interessi pubblici inerenti alla navigazione. In particolare, esplica le proprie funzioni nei riguardi del naviglio, del traffico, del personale marittimo, della pesca, del demanio pubblico marittimo e dei porti, della sanità marittima, ecc.
In quanto Organo periferico dell’Amministrazione Marittima dello Stato dipende dal "
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" (istituito dall’art. 2 del Dlgs 30 luglio 1999, n. 300) per quanto riguarda i «Servizi di Istituto» di competenza di tale amministrazione, ma dipende dal "Ministero Difesa-Marina" per quanto riguarda lo «stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento e la disciplina» degli appartenenti al Corpo nonché per lo svolgimento dei compiti esclusivamente militari ad esso affidati.
Un posto "particolare" nell'amministrazione diretta occupa il «
Comando Generale delle Capitanerie di Porto», istituito con Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale). È questo l'Organo di comando delle Capitanerie di Porto, retto attualmente da un «Comandante Generale», che provvede all’organizzazione ed al funzionamento delle Capitanerie di Porto, alla disciplina del personale e alla sorveglianza sui servizi periferici disimpegnati dalle stesse e dagli altri Uffici minori, con particolare riferimento alla funzione “esclusiva” della «ricerca e soccorso», gestita dalla dipendente Centrale Operativa.

  • Il Comando generale, ai sensi del Decreto 20 novembre 2009, n. 1211, è così strutturato:
  1. Comandante generale;
  2. Vice Comandante generale
  3. Nr. 7 reparti (reparto personale; reparto affari giuridici e servizi d'istituto; reparto piani e operazioni; reparto mezzi e materiali; reparto amministrazione e logistica; reparto sicurezza della navigazione; reparto informatica, sistemi di monitoraggio del traffico e comunicazioni);
  4. Uffici di supporto al Comandante generale e al Vice Comandante generale.

Nell'ambito dell'organizzazione centrale sono stati, inoltre, istituti il «Reparto Ambientale Marino» (RAM) e il «Reparto Pesca Marittima» (RPM) del Corpo posti alle rispettive dipendenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Con Decreto Ministeriale 8 giugno 1989, i reparti del Corpo delle Capitanerie di Porto che svolgono compiti di natura “tecnico-operativa”, sono stati costituiti in «Guardia Costiera» che, pertanto, rappresenta un’articolazione del Corpo medesimo ed è costituita da unità navali ed aeree.. Tale provvedimento, che istituisce formalmente anche in Italia la “Guardia Costiera”, in verità non ha fatto altro che riconoscere come tale il servizio da sempre espletato, lungo le coste e in mare, dagli uomini delle Capitanerie di Porto.

Con D.P.R. 28 settembre 1994 n. 662, con il quale l'Italia rende esecutiva la "Convenzione di Amburgo" del 27 aprile 1979 (sulla ricerca e salvataggio in mare), è stato istituito, presso il Comando generale delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, il «Centro nazionale di coordinamneto del soccorso marittimo» (I.M.R.C.C.). Trattasi di una struttura altamente specializzata in grado di esercitare le proprie funzioni nei molteplici settori di competenza che spaziano dal soccorso marittimo al telerilevamento ambientale, al monitoraggio delle unità da pesca e da traffico, grazie anche alle apparecchiature ad alta tecnologia che consentono una efficace comunicazione tra il bordo e la sala operativa medesima.

Le Capitanerie di porto espletano sia funzioni "prettamente amministrative" (in forma normativa), sia funzioni di "polizia marittima" che di specifici compiti di "polizia di sicurezza" (effettuate in forma operativa e limitatamente alle attività di istituto), sia, infine, funzioni di "polizia giudiziaria" per le violazioni previste dal Codice della navigazione e delle altre leggi speciali (pesca, demanio marittimo, diporto nautico, ambiente, ecc.) ed attraverso l'articolazione operativa di Guardia Costiera, opera in mare, nei porti e sulle pertinenze marittime, principalmente per la «salvaguardia della vita umana in mare» ed in genere tutte le attività marittime connesse alla fruizione del mare nella più ampia accezione del termine.
Le principali linee di attività del Corpo delle Capitanerie-Guardia Costiera in materia di “polizia marittima”, comprendono la disciplina della navigazione marittima, la regolamentazione di eventi che si svolgono negli spazi marittimi soggetti alla sovranità dello Stato; il controllo del traffico navale e la prevenzione di sinistri marittimi attraverso il "
Sistema VTS" (Vessel Traffic Service) e l’esperimento delle relative inchieste; il controllo sulla sicurezza della navigazione svolto sempre più intensamente dagli ispettori PSC (Port State Control) per prevenire infortuni ai marittimi e incidenti in mare; la manovra delle navi in sicurezza nei porti; il controllo del demanio pubblico marittimo; i collaudi e le ispezioni periodiche di depositi costieri e di altri impianti pericolosi.
Bisogna ricordare però che anche quelle che, da sempre, sono state le attività principali del Corpo hanno subito varie evoluzione e modificazioni e tra queste ricade appunto l’attività di “polizia giudiziaria”, che si sta spingendo ad abbracciare numerose materie legate sempre e comunque al mare, rivestendo un’importanza fondamentale a livello nazionale per la difesa dell’ambiente marino e la prevenzione di attività illecite che possano arrecargli danno.
L’impegno quotidiano del Corpo delle Capitanerie in tema di polizia giudiziaria è pertanto da inquadrarsi nel complesso delle attività operative svolte in mare, nei porti e lungo la fascia costiera nazionale dalle unità navali e dal personale a terra.
L’intensa azione di accertamento che caratterizza tali attività ha assunto, nel tempo, proporzioni sempre più ampie in relazione alla crescita esponenziale degli interessi della collettività sul mare e lungo la fascia costiera e della conseguente attività normativa svolta dallo Stato con numerosi atti legislativi e regolamentari.
Non è più solo il Codice della Navigazione del 1942 l’unica fonte normativa a cui gli operatori di polizia nel campo marittimo devono fare riferimento, ma una serie di leggi e decreti che spaziano dalla pesca alla salvaguardia dell’ambiente marino, dal controllo e repressione dell’immigrazione clandestina alla tutela dei beni archeologici sommersi.
Quelli indicati sono, pur nelle linee generali, i compiti d’istituto del Corpo delle Capitanerie di porto. E’ proprio nello svolgimento di quei compiti, che il personale del Corpo può «imbattersi» in fatti concreti costituenti reato e trovarsi, di conseguenza, costretto ad esercitare funzioni di polizia giudiziaria. Peraltro, il personale del Corpo, può legittimamente svolgere dette funzioni solo “entro gli ambiti“ per esso rispettivamente determinati dal Codice di procedura penale e dalle numerose leggi speciali (o dai provvedimenti a esse equiparati) che si interessano della materia. Per questo motivo, si dice solitamente che la legge stabilisce la “
competenza” degli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria indicando non solo quali atti possono essere compiuti dall’una o dall’altra categoria di soggetti (c.d. competenza agli atti), ma anche i limiti (di tempo, spazio e materia) entro i quali quegli atti possono esere compiuti dai vari Organi e persone cui essa attribuisce la qualifica di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria.
Per il personale del Corpo l’attività di polizia giudiziaria è generalmente un’attività “
residuale” che viene svolta esclusivamente quando la normale attività amministrativa (di controllo, ispezione e vigilanza) affidata dai Comandi di appartenenza progredisce nell’accertamento di un reato e impone perciò il compimento di attività dirette ad assicurare le fonti di prova e a raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.
Nel carattere residuale dell’attività di polizia giudiziaria degli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria a "
competenza limitata" va individuata la ragione per la quale gli appartenenti al Corpo delle Capitanerie, a differenza della gran parte degli Ufficiali e degli Agenti di polizia giudiziaria a competenza generale, possono esercitare la loro funzione solo entro definiti limiti temporali e spaziali.