Attestazione di resa denuncia orale: modus operandi

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  • L’Ufficiale di polizia giudiziaria deve verificare (art.333 c.p.p.):
  1. che si tratti di fatto penalmente rilevante perseguibile d’ufficio; nel dubbio, fra perseguibilità d’ufficio o a querela, fare manifestare la volontà di querela (denuncia-querela);
  2. farsi descrivere il fatto in forma chiara con l’indicazione precisa delle modalità di esecuzione, dei mezzi usati e delle circostanze del fatto stesso (art. 332);
  3. richiedere le generalità dell’autore del fatto o, se non conosciute, ogni elemento utile alla sua identificazione (connotati, contrassegni, età, accento, indumenti indossati; descrivere eventuale mezzo di trasporto usato (numero di targa, tipo, colore, ecc., mezzo nautico (eventuale sigla di individuazione, tipo, colore), ecc.;
  4. richiedere le generalità della persona offesa se diversa dal denunciante;
  5. richiedere le generalità o indicazioni utili alla identificazione delle persone informate sui fatti ai fini di poterle sentire a sommarie informazioni (s.i.t.);
  6. sequestrare eventuali corpi di reato o cose pertinenti al reato eventualmente esibiti dal denunciante;
  7. rilasciare, a richiesta, “attestazione di resa denuncia” 107 D.lgs. 271/89);
  8. avviare immediatamente le indagini a norma dell’art. 348 c.p.p.;
  9. effettuare inserimento dati CED-SDI (art. 8 Legge n. 121/81).
  • Documentazione dell’atto:
  1. il Verbale deve essere redatto in triplice copia; una copia, se richiesta, deve essere rilasciata al denunciante quale attestazione; se l’atto contiene notizie che devono rimanere segrete, è opportuno limitarsi a rilasciare attestazione di resa denuncia;
  2. il Verbale deve essere trasmesso immediatamente anche in forma orale (casi urgenti e delitti indicati all’art. 407 comma 2 lett. a), numeri da 1 a 6 c.p.p.); al più tardi entro le 48 ore, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari (ad esempio, perquisizione di edifici – 12 ore), se sono stati compiuti atti a cui il difensore ha diritto di assistere
    (accertamenti urgenti, perquisizioni, sequestri);
    senza ritardo negli altri casi (art. 347 c.p.p.);
  3. la denuncia deve essere allegata alla «informativa».