Il Procedimento penale e la Polizia Giudiziaria Militare: conclusioni

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Tirando ora le fila di quanto si è detto fin qui e riprendendo le indicazioni contenute all’inizio di questo Libro, possono ora trarsi alcune prime conclusioni che consentano di collocare in un giusto ambito le funzioni attribuite alla Polizia Giudiziaria Militare e, per l’effetto, a chi ha – sia pur limitatamente ai reati militari – la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria. (Comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze Armate nonché gli Ufficiali e Sottufficiali dei Carabinieri e gli altri Ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57 del codice di procedura penale).

Può dirsi, anzitutto, che la Polizia Giudiziaria è un soggetto del procedimento penale (artt. 55 e 59 c.p.p.). Essa, cioè, partecipa con gli altri soggetti pubblici del procedimento (e in specie con gli altri soggetti pubblici del procedimento vale a dire con il Pubblico Ministero e il Giudice) a stabilire se un fatto concreto che è stato commesso costituisce reato, chi ne è responsabile e quale pena merita. 

La sua attività, quindi, si colloca dopo la commissione di un fatto illecito che astrattamente può costituire reato. La funzione della Polizia Giudiziaria Militare, cioè, è una funzione diretta all’accertamento e alla repressione di un reato militare che è stato commesso ed alla ricerca del colpevole per assicuralo alla giustizia. Ciò vuol dire che non può parlarsi di attività di polizia giuidiziaria tutte le volte in cui gli Organi di polizia e comunque i soggetti stessi cui è attribuita la qualifica di Ufficiali di polizia giudiziaria (ai sensi dell’art. 301 c.p.m.p.), si limitano a svolgere attività di «Polizia amministrativa» e cioè a controllare che gli appartenenti alle FF.AA. rispettino le limitazioni che le leggi impongono al loro operato e svolgono la propria attività senza procurare danni all’Amministrazione militare. In questa situazione, infatti, chi svolge attività di polizia amministrativa agisce con finalità preventiva, di controllo delle attività altrui o di garanzia del servizio e della disciplina militare e non con le finalità di informarsi su reati già commessi o in atto e di reprimerli individuandone l’autore.

E’ naturale, peraltro, che nella gran parte dei casi, dell’avvenuto verificarsi di un reato si prenda notizia proprio durante l’attività di polizia amministrativa e che, in questi casi, l’acquisizione della notizia di reato modifica la qualità del personale di polizia operante.

  • Si prenda, ad esempio, il caso in cui il Comandante di corpo, nel corso di operazioni mirate alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. In tale situazione il Comandante di corpo (UPGM) personalmente o collaborato con un Sottufficiale dei Carabinieri o unitamente al personale del Servizio d’Ordine[1], può procedere all’eventuale apertura e controllo degli armadietti del personale accasermato, del vestiario e degli effetti personali contenuti al loro interno; può procedere altresì all’apertura del cofano di autovetture o dei bagagli di personale militare e civile in transito al Gorpo di Guardia (=polizia amministrativa/preventiva) quando ha fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti redigendo in ogni caso Verbale da inviare entro 48 ore al Procuratore Militare della Repubblica (=PROCURAMILES) per la convalida.

Può, inoltre, procedere a “perquisizione” anche senza autorizzazione (=delega) da parte del Procuratore della Repubblica competente, qualora ricorrano particolari motivi di necessità e urgenza, redigendo verbale da inviare entro 48 ore al Procuratore competente, il quale, ricorrendone i presupposti, procede alla convalida dell’atto entro le successive 48 ore. In entrambi i casi il Comandante (UPGM) deve rilasciare immediatamente all’interessato copia del Verbale.

Nel corso delle operazioni di cui sopra (ispezioni, perquisizioni) in presenza dei reati di cui all’art. 14 della Legge 162/1990, il Comandante di Corpo procede alle attività di polizia giudiziaria di cui all’art 55 c.p.p., prime fra tutte il “sequestro” della sostanza stupefacente rinvenuta (=corpo del reato), eventuali siringhe, ecc. (=pertinenza del reato).

Quando esegue l’ispezione/controllo, il Comandante di corpo non svolge attività di polizia giudiziaria sicché non è rilevante il fatto che in quel momento abbia potenzialmente la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria (art. 301 c.p.m.p.). Il rilievo della qualifica e l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria (art. 55 c.p.p.) scattano quando, ad esempio, nel corso dei predetti controlli il Comandante di corpo accerta un reato: come quello relativo alla «detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»)

Si è fuori dell’attività di polizia giudiziaria anche se, nel corso dell’ispezione, il Comandante di corpo - unitamente all’ausilio del personale del Servizio d’Ordine - accerta una trasgressione disciplinare e cioè l’avvenuto compimento di un fatto illecito punito con una “sanzione di corpo” (=richiamo, rimprovero, consegna, consegna di rigore), come ad esempio, la «presenza nell’armadietto di apparecchi elettrici ed elettronici, non autorizzati, ecc.

Come si è detto più volte, manca infatti, in questo ultimo caso, il presupposto essenziale perché l’attività di polizia giudiziaria possa esplicarsi. Tale attività è in fuzione infatti, di un procedimento penale e il procedimento penale può sorgere solo quando è stato commesso un reato e non in presenza di qualsiasi tipo di illecito. 

Superfluo aggiungere che i temi affrontati in questo "LIBRO" sono stati tutti approfonditi nel Libro intitolato "Attività di Polizia Marittima e Giudiziaria" ⇒ Elementi di Diritto penale e di Procedura penale.


[1]  Il personale militare che collabora con il Comandante di Corpo (UPGM) nel corso di attività investigative, può effettuare i controlli solamente visivi richiedendo per esempio, l’eventuale apertura dell’armadietto, del cofano dell’autovettura o dei bagagli ed in caso di rifiuto, non avendo la qualifica di “Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria Militare“ devono limitarsi a non far entrare presso il Comando l’auto o il bagaglio ma solo la persona, avvisando al più presto il Comandante o l’Ufficiale responsabile per eventuali provvedimenti successivi anche a carico della persona che ha rifiutato il controllo.