Accertamento delle infrazioni

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Il «procedimento» si apre con l’accertamento della violazione, al quale possono procedere: 

  1. Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria;
  2. Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza (art. 20 D.P.R. 616/77).
  3. altri Organi addetti all’osservanza delle violazioni amministrative (che non sono Ufficiali e Agenti di P.G.)
  • Si pensi ad esempio, a taluni tecnici delle ASL addetti alla vigilanza in materia di igiene.

Procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative

Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative si articola in 4 fasi.

Le prime tre vengono svolte dalla Pubblica amministrazione:

  1. accertamento della violazione;
  2. contestazione (immediata o a mezzo di notifica);
  3. decisione dell’Autorità amministrativa.

La quarta invece compete all’A.G.:

  1. tutela giurisdizionale contro la decisione dell’autorità amministrativa

Non necessariamente il procedimento comprende tutte le quattro fasi.

Il procedimento inizia con l’«accertamento della violazione», da parte dell’Organo accertatore; successivamente avviene la «contestazione».

A questo punto, la persona cui è contestata la violazione ha due possibilità:

  1. può sottoporsi alla decisione dell’Autorità amministrativa, che valuterà i fatti in base al rapporto (= Verbale di accertamento) dell’organo accertatore e alle eventuali memorie difensive dell’interessato;
  2. oppure può sempre evitare di sottoporsi al giudizio dell’Autorità. Infatti ha la facoltà di effettuare entro 60 giorni, un pagamento di una somma di denaro (pagamento in misura ridotta) e di concludere il procedimento.

In altre parole la persona a cui è contestata una violazione, può ritenere preferibile di versare subito una somma in denaro anziché eventualmente ottenere più tardi dall’Autorità il riconoscimento delle sue ragioni.

Il «pagamento in misura ridotta» non costituisce ammissione di responsabilità, ma è una facoltà riconosciuta al cittadino. Pertanto si ritiene che, al pagamento in misura ridotta non può far seguito l’applicazione di una sanzione accessoria.
Se invece non viene effettuato il pagamento in misura ridotta, allora l’organo accertatore (qualora diverso dall’Autorità competente a decidere e quindi a ricevere il rapporto), dopo i 60 giorni, invia un rapporto con la prova delle eseguite contestazioni all’Autorità competente a decidere (Capitaneria di Porto, Regione, Comune, ecc.)

  • Ad esempio, ai sensi dell’art. 6, comma 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in campo marittimo l’Autorità competente a ricevere scritti difensivi e quindi a decidere, è il Capo del Compartimento.

A conclusione dell’istruttoria, l’Autorità amministrativa, se riconosce che non è stata commessa alcuna violazione, dispone l’«archiviazione» (ordinanza motivata di archiviazione) dandone comunicazione all’organo che ha redatto il rapporto (=Verbale).

Se invece ritiene che la violazione sia stata commessa, stabilisce la sanzione ed emette una «ordinanza-ingiunzione».
Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento, l’interessato può proporre «l’opposizione» prevista dall’art. 22 Legge. 689/81 innanzi al Giudice in sede civile (art. 7 Cod.civ. sostituito art. 17 Legge 21/10/1991, n. 374), secondo i casi
:

  1. Giudice di Pace
  2. Giudice del Tribunale monocratico

Viceversa l’organo accertatore non ha possibilità di ricorso o di opposizione contro l’eventuale archiviazione.