Tipi di pesca professionale

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L’art. 9 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 con riferimento alle navi da pesca indicate nell'art. 8, ed alle categorie di pesca previste dall'art. 220 Codice della navigazione e dall'art. 408 del Regolamento per la navigazione marittima, individua i “tipi di pesca professionale” il cui esercizio rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento stesso.

In particolare, la pesca professionale si distingue in pesca:

  1. oceanica (=oltre gli stretti)
  2. pesca mediterranea (=d'altura)
  3. pesca costiera

Per quanto riguarda la “pesca costiera”, l’art. 9 in commento puntualizza che la stessa si ripartisce in:

  1. pesca locale
  2. pesca ravvicinata.

Il successivo art. 10 individua un’ulteriore tipologia di pesca professionale, quella che si esercita “in impianti destinati alla cattura di specie migratorie”, alla “pescicoltura” e, più in generale, all “acquacoltura”.

  • La «pesca oceanica»[1] o grande pesca si esercita oltre gli stretti , con navi di prima categoria. Particolarmente remunerativa essa permette, fra l'altro, lunghe permanenze nelle zone più ricche di fauna ittica e quindi una notevole riduzione dei costi.

La «pesca d'altura» si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda (non inferiori a 30 TSL e con le dotazioni di sicurezza previste).
La pesca mediterranea o d’altura può essere praticata senza limiti di distanze dalla costa in tutto il Mediterraneo, si pratica tutto l’anno, tranne nei periodi in cui è obbligatorio il fermo tecnico e con cicli di pesca che vanno da trenta a quaranta giorni.

  • La «pesca costiera» è la forma più antica di sfruttamento del mare; in epoche lontane qualsiasi approdo potesse essere considerato sicuro veniva utilizzato come porticciolo per mettere a riparo le navi dopo essere rientrati dalla pesca.
    Oggi questo tipo di pesca viene minacciato dall’inquinamento costiero e della pesca costiera ravvicinata. Per questo tipo di cattura vengono normalmente utilizzate unità da pesca di piccole dimensioni, con non oltre 50 tonnellate stazza lorda, con un numero esiguo di equipaggio.

Si divide, a sua volta, in:

  1. pesca locale [2]: si esercita nelle acque marittime o da terra ovvero con navi di 30 TSL fino ad una distanza massima di «sei miglia» dalla costa. Con particolari dotazioni aggiuntive, se la nave è conforme alle prescrizioni di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera locale (D.M. 22/06/82) si può richiedere l’autorizzazione (rinnovabile a scadenza) all’esercizio dell’attività fino a una distanza di «dodici miglia» dalla costa (D.M. 19/04/2000);
  2. pesca ravvicinata: si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza massima di «quaranta miglia» dalla costa e in tutte le acque nazionali, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza (art. 2, comma 1 D.lgs. 30/09/1994 n. 561, convertito in legge con la Legge 30 novembre 1994 n. 655)[3] , dotate di maggiori apparecchiature per la cattura e la conservazione del pescato.

L’attrezzo più usato per questo tipo di pesca è lo "strascico", considerato una delle cause principali del depauperamento della popolazione ittica.

Tra le attività di pesca professionale disciplinate dal Regolamento sulla disciplina della pesca marittima è ricompresa anche «l’acquacoltura».

 


[1] La pesca oceanica si esercita oltre gli stretti di Gibilterra e il Canale di Suez. La pesca effettuata nel Mar Nero, oltre lo stretto dei Dardanelli (Bosforo), è considerata a tutti gli effetti “mediterranea”. La pesca oceanica può essere esercitata in tutti i Compartimenti marittimi italiani.

[2] Per quanto riguarda la pesca costiera locale, il DM 19/4/2000 ha approvato il regime definitivo di operatività fino ad una distanza di 12 miglia dalla costa nazionale. Le navi per essere abilitate alla pesca costiera locale fino a 12 miglia dalla costa devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza stabilite dal DM 22/6/82, previa domanda in bollo al Capo del Compartimento marittimo d’iscrizione della nave; l’autorizzazione ha una validità non superiore a tre anni, rinnovabile. La pesca costiera locale può essere esercitata nel Compartimento marittimo di iscrizione della nave da pesca e in due Compartimenti limitrofi.

[3] Con Legge 30/11/1994, n. 655 la pesca costiera ravvicinata è stata estesa definitivamente a 40 miglia con navi da pesca di stazza lorda pari o superiore a 30 tonnellate. Le navi per essere abilitate, in via sperimentale, alla pesca costiera ravvicinata fino alle 40 miglia dalla costa, devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza stabilite dal DPR 8/11/91 n. 435. La pesca costiera ravvicinata può essere esercitata in tutti i Compartimenti marittimi.