Documenti di bordo

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La nave da pesca per poter navigare deve essere provvista di "speciali documenti" (art. 169 Cod. nav.), prescritti dalla legge in relazione all’importanza del mezzo. Essi adempiono ad una duplice funzione, in quanto:

  1. costituiscono uno strumento di controllo e di pubblicità;
  2. rappresentano il mezzo per garantire la sicurezza della navigazione ed i diritti degli uomini di bordo.

Naturalmente questi documenti sono diversi a seconda che la nave sia maggiore o minore.

  • Le Carte di bordo

Adempiono non solo a certificare dati tecnici relativi ad un’epoca determinata, ma altresì ad attestare gli elementi di identificazione del bene nave, fare fede degli atti relativi alla proprietà o ai diritti reali su di esso, nonché a contenere ogni annotazione concernente l’equipaggio.

  1. Atto di Nazionalità: rilasciato in nome del Capo dello Stato, dal Direttore Marittimo nella cui zona la Nave maggiore è immatricolata, é il «documento solenne che abilita la nave maggiore alla navigazione e l'autorizza ad inalberare la bandiera italiana».
    Esso enuncia gli elementi di identificazione della nave (nome, tipo, caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore, stazza lorda e netta, la propulsione, il nome del proprietario, ufficio di immatricolazione), e deve essere rinnovato qualora vengano mutati il nome o la stazza o il tipo o le caratteristiche principali della nave ovvero sia andato smarrito, distrutto, ecc.
    Nei casi suddetti, l’Atto di Nazionalità, é sostituito temporaneamente dal «Passavanti Provvisorio» che è rilasciato nella Repubblica dagli Uffici marittimi presso i quali sono tenute le Matricole (Legge 172/2003), e all’estero dagli Uffici consolari (art. 151 cod. nav.).
  1. Ruolo di Equipaggio: «complemento» dell'Atto di Nazionalità, contiene tutte le annotazioni circa la consistenza, le qualifiche e le retribuzioni dell’equipaggio.
    Vi vengono annotate, altresì, tutte le notizie necessarie all'individuazione della nave e tutte le principali vicende della vita della stessa (contratti di assicurazione, visite del Registro navale, pagamento delle tasse, ecc.) e di quella dell’equipaggio. Ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 19 novembre 1998, n. 445, per le navi adibite alla pesca marittima, il “Ruolo di equipaggio” ha durata triennale e viene ritirato in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza (art. 354 Reg. cod. nav.).
  1. Licenza di Navigazione[1] : assolve la stessa funzione documentale dell’Atto di Nazionalità nei confronti delle Navi minori e galleggianti. Si compone di due parti: una «permanente» che é la Licenza vera e propria; l'altra «sostituibile e rinnovabile periodicamente» é il «Ruolino di Equipaggio». La Licenza di navigazione è rilasciata dall’Ufficio di iscrizione della nave minore o galleggiante ed indica gli stessi elementi di identificazione dell’Atto di Nazionalità.
    Deve essere rinnovata in caso di mutamento del proprietario, nonché del cambiamento del numero (o del nome ex art. 141 cod. nav.) della stazza, del tipo o delle caratteristiche principali della nave o del galleggiante ovvero quando è resa inservibile o illeggibile, quando non può più contenere annotazioni e quando è perduta o distrutta (art. 327 Reg. cod. nav.).
    Allo scopo di riconfermare la validità del documento e di assoggettare il proprietario al pagamento delle Tasse previste dalle disposizioni in vigore (T.C.G.), per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima o acquacoltura, la Licenza di navigazione è sottoposta «ogni 3 anni» al “VISTO” di convalida dell’Autorità marittima che l’ha rilasciata, in concomitanza con il rinnovo delle «annotazioni di sicurezza».
    Nel modello é stato previsto un apposito spazio per i «VISTI» di convalida annuale.
    Anche per le navi minori ed i galleggianti é previsto un documento provvisorio di abilitazione alla navigazione.
    Negli stessi casi previsti per il rilascio del Passavanti Provvisorio per le navi maggiori fa luogo, per quelle minori e per i galleggianti, al rilascio di una «Licenza Provvisoria», conforme al modello ministeriale, che ha mediamente validità di 40 giorni, in rapporto al tempo necessario per il rilascio della Licenza definitiva.
  1. Ruolino di Equipaggio: fa parte integrante della Licenza, e su quest'ultima viene presa nota del numero, serie, data e luogo di rilascio di tutti i Ruolini che armano la nave durante il periodo di validità della Licenza stessa.
    Ai sensi dell’art. 2 D.P.R. 19 novembre 1998, n. 445, per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima il “Ruolino di equipaggio” ha durata triennale e viene ritirato in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.
  • Libri di bordo

Assolvono la registrazione degli “eventi” che si verificano a bordo, a tutela degli interessi pubblici e privati connessi all’esercizio del bene nave.

Rientrano tra i Libri di bordo (ad esempio):

  • Giornale Nautico, (non prescritto per le navi minori e galleggianti), diviso in quattro libri:
  1. Inventario di bordo: descrivente gli attrezzi e l’armamento della nave;
  2. Giornale generale e di contabilità: dove si annotano le entrate e le spese; i reati commessi eventualmente a bordo; le misure disciplinari adottate; le deliberazioni prese per la salvaguardia della nave ed in genere tutti gli avvenimenti straordinari verificatisi durante la navigazione;
  3. Giornale di navigazione: con annotazioni in merito alla rotta seguita, alle osservazioni meteorologiche, alle rilevazioni ed alle manovre relative, nonché in genere a tutti i fatti inerenti alla navigazione;
  4. Giornale di bordo: con le indicazioni relative alla pesca effettuata.
  • Giornale di macchina, (obbligatorio per le navi maggiori a propulsione meccanica): in cui vengono annotate tutte le notizie relative alle macchine di bordo, al loro funzionamento, alle avarie ed alle riparazioni delle stesse;
  • Giornale radiotelegrafico/Radiotelefonico, riportante qualsiasi episodio attinente al servizio radiotelegrafico; nonché tutti i dispacci scambiati o intercettati;
  • Registro degli Idrocarburi, obbligatorio per le navi da pesca di stazza lorda non inferiore a 400 tonn. soggette alle disposizioni della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento delle acque marine da idrocarburi, in cui devono essere annotate le operazioni di deposito, zavorramento, pulizia delle cisterne, di scarico e rigetto dell’acqua; nonché i versamenti accidentali o eccezionali.

Per i “pescherecci d’altura“, il libro Giornale nautico (Parte I), Inventario di bordo (Parte II), Giornale generale di contabilità (Parte III), Giornale di navigazione ed il Giornale di macchina sono “unificati” in un unico libro.

I pescherecci che effettuano la “pesca mediterranea“ e “costiera“ possono dotarsi del Giornale di bordo (art. 169 comma 4 cod. nav.).

  • Certificati Tecnici, comprovanti tecnicamente le condizioni di navigabilità della nave, si identificano ad esempio, nei:

    -  Certificato di Classe
    -  Certificato Navigabilità
    -  Certificato di Bordo Libero
    -  Verbale di Visita ai servizi di bordo

  • altri documenti, attestanti il soddisfacimento da parte della nave degli obblighi doganali, di quelli della sanità marittima e le responsabilità legate ai rischi ricadenti sugli armatori e proprietari durante l'effettuazione delle loro attività, si identificano nei:

    -  Documenti doganali
    -  Documenti sanitari
    -  Documenti assicurativi

Rientrano, infine, tra i documenti di bordo delle navi da pesca:

  1. la Licenza di pesca, è il documento che abilita la nave all’esercizio dell’attività di pesca
  2. il Giornale di bordo (log book)

 

 


[1] La Licenza di navigazione di cui sono munite le navi minori ai sensi dell’art. 153 Cod. nav., è equiparata alle Carte di bordo delle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario (Art. 1287 disp. trans. e complementari cod. nav.).