Identificazione: trasgressore e obbligato in solido

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Nel redigere il Verbale, appare opportuno procedere ad «identificare» compiutamente sia il trasgressore che l’obbligato in solido, riportandone le esatte generalità oltre che gli estremi del documento di identificazione (per il trasgressore) ovvero dell’atto che qualifichi la figura dell’obbligato in solido (contratto di noleggio o di leasing finanziario, visura camerale da cui si identifichi la persona fisica del legale rappresentante; attestazione P.R.A. da cui si evinca l’intestatario del veicolo, intestatario della concessione, ecc.).
Tali soggetti andranno distintamente e separatamente riportati sul processo verbale redatto dagli Agenti accertatori, alle relative voci “contravventore” e “obbligato in solido”.
Occorre rammentare l’importanza che una corretta identificazione del trasgressore ed il riportare quindi i precisi dati anagrafici del medesimo riveste per la successiva procedura per la formazione dei «Ruoli esattoriali», in quanto può comportare il c.d. “scarto del nominativo” per errore anagrafico e conseguentemente un ingiustificato ritardo nell’iscrizione a Ruolo con relativo aggravio di spese.

  • Accertamento dell'identità personale del trasgressore

Preliminarmente rilevasi come la persona nei cui confronti vengono svolti gli accertamenti in merito all’illecito amministrativo è tenuta a fornire indicazioni sulla propria identità personale, la cui omissione è punita ai sensi dell’art. 651 c.p. - che è cosa diversa dall’obbligo di recare con se un documento di identità e di esibirlo ad ogni richiesta di Agenti e Ufficiali di P.S. (qualifica questa non rivestita dal personale delle Capitanerie di Porto) - procedura questa prevista dall’art. 4 del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773) e dall’art. 11 D.L. 21/3/1978, n. 59 (conv. con modif. nella Legge 18/5/1978, n. 191) solo nei confronti delle persone pericolose e sospette, nei cui confronti l’Autorità di P.S. medesima (e solo quella) può disporre l’accompagnamento coattivo in caserma per successiva identificazione.

I documenti di identità "equipollenti" alla carta di identità sono elencati dall’art. 292 del R.D. 06.05.1940, n° 635, e come tali riportati dall’art. 35 del successivo D.P.R. 445/2000, e cioè:

  1. passaporto
  2. patente di guida
  3. patente nautica
  4. titolo matricolare (libretto di vavigazione di I^ e II^ Ctg. G.d.M. e Foglio di ricognizione)
  5. libretto di pensione
  6. il porto d’armi
  7. il patentino di conduzione impianti termici
  8. la nuova patente di guida plastificata[1]
  9. qualsiasi documento di identità munito di fotografia rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (ai sensi dell’art. 35 del citato D.P.R. 445/2000).

Si rileva, al riguardo, come il conducente del veicolo trovato sprovvisto del documento di guida può ottemperare all’invito di esibizione di detto documento – ex art. 180 C.d.S. – anche inviando a mezzo fax al Comando cui appartiene l’accertatore copia fotostatica della patente medesima (Circolare Comando P.M. di Roma n° 92 del 14.06.06).
Il contrassegno di assicurazione deve essere esposto sul parabrezza (art. 181 C.d.S) e deve altresì essere sempre perfettamente leggibile[2].
L’accompagnamento negli Uffici del Comando previsto inoltre dall’art. 11 della L. 18.05.78, n° 191 (c.d. “ fermo di pubblica sicurezza”) assolve a funzioni essenzialmente preventive, e trova applicazione esclusivamente se la persona rifiuta di dichiarare le proprie generalità, ovvero ricorrano sufficienti indizi per ritenere false le generalità fornite ovvero i documento di identità esibiti.
Tale atto ha funzione diverse rispetto a quelle previste dall’art. 349 comma 4 c.p.p. che consente alla Polizia Giudiziaria (quindi anche al personale del Corpo delle Capitanerie) di accompagnare nei propri Uffici per la identificazione i potenziali testimini, ovvero le persone nei cui confronti vengono svolte le indagini.

  • All’atto pratico, non potendo conoscere altrimenti l’identità di una persona ovvero qualora si dubiti delle generalità dalla stessa fornite, sarà opportuno richiedere l’intervento di personale con qualifica di P.S. (Polizia di Stato, Carabinieri e G.d.F. ) per procedere all’identificazione.

Tale procedura è obbligatoria se si è in presenza di cittadini «extracomunitari» per verificare l’eventuale sussistenza di provvedimenti di espulsione già emanati a carico dei medesimi (art. 13 T.U. 25/07/98, n. 286, così come sostituito dall’art. 13 bis della L. 106/2002), poiché in questo caso scatterebbero le procedure di arresto obbligatorio ovvero di espulsione prefettizia con accompagnamento coattivo alla frontiera (art. 14 T.U.).

 

 


[1] Giusta Circolare n° M/2413/8 del 14.03.2000 del Ministero dell’Interno

[2] Cass. Civ. - Sent. n° 18109 del 12.09.05