Il sequestro

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  • Consiste nell'acquisizione del "corpo del reato" e delle "cose a questo pertinenti" e spesso segue Verbale di perquisizione o di acquisizione di plico o corrispondenza.

A seconda della finalità dell'atto si distinguono:

  1. sequestro penale (o probatorio)
  2. sequestro preventivo
  3. sequestro conservativo

Le tre tipologie rappresentano misure dirette a garantire al procedimento la disponibilità di un bene e ad evitarne la possibile manomissione.

Il sequestro penale o probatorio (artt. 253, 354 e 355 c.p.p.)

Atto tipico di assicurazione mediante il quale la Polizia Giudiziaria, ricorrendo situazioni di necessità e urgenza, sottrae alla disponibilità dell’avente diritto e assoggetta a custodia una cosa mobile o immobile che rappresenta corpo del reato o cosa pertinente al reato necessario per l’accertamento dei fatti (finalità probatoria). 
Il sequestro penale è quindi preordinato alla ricerca di mezzi di prova e ha finalità prevalentemente probatoria, in coerenza con la fondamentale funzione di assicurazione delle fonti di prova assegnate alle attività di polizia giudiziaria (art. 348 c.p.p.).

Il sequestro preventivo (artt. 321-323 c.p.p.)

Ha finalità cautelare intesa come prevenzione e tutela della collettività da altri reati. Esso impedisce infatti che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato, possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati (finalità cautelare).
Il sequestro preventivo è disposto dal Giudice (nel corso delle indagini preliminari, dal GIP), su richiesta del Pubblico Ministero e in caso di urgenza motivata, dal P.M. (con decreto motivato) o un Ufficiale di P.G. (e NON anche un Agente) se il P.M. non ha ancora assunto la direzione delle indagini.
Trattasi di misura cautelare reale di indole penale solo eccezionalmente spettante alla polizia Giudiziaria (art. 321 c.p.p.).

  • Esempi: il sequestro della somma di denaro destinata al pagamento del riscatto, impedisce l’espandersi degli effetti del reato; il sequestro preventivo di un macchinario difettoso il cui uso ha provocato la morte di una persona, necessario per evitare analoghi fatti qualificabili come omicidio colposo.

Valgono le disposizioni del sequestro penale. Nel caso il sequestro venisse effettuato da un Ufficiale di P.G. di propria iniziativa, deve trasmettere il verbale entro le successive 48 ore al P.M. competente: se questi non dispone la restituzione delle cose sequestrate, deve richiedere entro le successive 48 ore la convalida del sequestro al Giudice.
Il sequestro disposto dal P.M. o effettuato d’iniziativa dalla P.G., perde di efficacia se non sono osservati i termini suindicati oppure se il Giudice non emette l’ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il sequestro conservativo (artt. 316-320 c.p.p.)

Esso ha finalità di acquisizione-conservazione del patrimonio dell'imputato o anche del responsabile civile. Assicura cioè al procedimento alcuni beni perché con essi sia garantito il pagamento delle spese di giustizia ed il mentenimento del condannato in carcere nonché delle somme dovute al danneggiato (finalità cautelare), la rifusione delle spese ed onorari dovuti al difensore.
Trattasi di misura cautelare reale di natura civilistica e non già penale, volta al futuro soddisfacimento di pretese civili dell'Erario o della parte civile mai spettante alla Polizia Giudiziaria (art. 316 c.p.p.).

Il sequestro conservativo è disposto dal Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, quando vi è fondato motivo di ritenere che:

  1. manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle somme dovute all’erario dello Stato (spese del procedimento);
  2. manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno subito dalla vittima del reato stesso).