Elementi di procedura penale

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"Il Procedimento Penale" 

Concetto di procedimento

Il diritto penale ricomprende tutte le norme che sanzionano con la pena un fatto illecito denominato reato. Poiché la pena è la più drastica, infamante e intimidatoria delle sanzioni, essa può essere inflitta solo dallo Stato (e cioè dall’unica istituzione finalizzata ad assicurare lo svolgimento ordinato e pacifico della vita in comune) e solo all’esito un “procedimento” rigorosamente regolato, affidato all’Autorità giudiziaria e quindi particolarmente garantito che rappresenta, appunto, il «procedimento penale»[1].

Il procedimento penale è il meccanismo attraverso il quale gli Organi giudiziari (Polizia Giudiziaria, Pubblico Ministero e Giudice) pervengono attraverso vari momenti e varie fasi all'accertamento, positivo o negativo di un reato e alla applicazione al caso concreto della norma che stabilisce essere stata violata.

  • Per chiarire, può ricorrersi ad esempi ormai noti: l’art. 1150 cod. nav.. (Omicidio del superiore) dispone: “Se il fatto previsto dall’art. 575 c.p. (Omicidio) è commesso da un componente dell’equipaggio della nave contro un superiore nell’atto o a causa dell’adempimento delle sue funzioni, la pena è della reclusione da 24 a trenta anni; se il fatto è commesso durante la navigazione, si applica la pena dell’ergastolo”. Si tratta di una disposizione che vale in astratto (e cioè per qualunque ipotesi di omicidio volontario) e per i componenti dell’equipaggio (secondo una gerarchia di bordo) che si rendano colpevoli di quel reato. La disposizione si «concretizza» quando, ad esempio, il nostromo della nave cagiona volontariamente la morte dell’Ufficiale di coperta. In tale ipotesi i Giudici sono chiamati ad applicare al caso specifico la disposizione generale ed astratta dell’art. 1150 cod. nav... Quegli organi esercitano allora la giurisdizione penale (applicazione al caso concreto di una norma penalmente sanzionata in via generale ed astratta).Tale applicazione concreta avviene attraverso un procedimento rigidamente regolato e che rappresenta, appunto, il procedimento penale.
    Il che vuol dire, in altre parole, che quando, ad esempio, viene ucciso un superiore, spetta ai Giudici accertare, dietro iniziativa di un altro organo statale, il Pubblico Ministero, se nel fatto può essere ravvisato il reato di omicidio (volontario, o preterintenzionale) e, in caso di accertamento positivo, punire l’eventuale autore del reato (=imputato) infliggendogli la sanzione che è prevista dal codice della navigazione per quel tipo di reato (dall’art. 1150 per l’omicidio volontario; dall’art. 1151 per quello preterintenzionale).

All'accertamento del reato ed ai suoi effetti punitivi, si perviene, dunque, attraverso il «procedimento penale». Esso prevede il compimento di atti da parte dei vari Soggetti (la Polizia Giudiziaria, il Pubblico Ministero, l'imputato, il difensore....) e si articola in vari momenti e varie fasi (come quella delle indagini preliminari, del giudizio di primo grado, dell'appello...).

La nostra procedura penale, fondata sul sistema accusatorio, è calibrata sulla distinzione tra la «fase delle indagini preliminari», svolte dalla Polizia Giudiziaria sotto la direzione del Pubblico Ministero o da quest’ultimo personalmente, e la «fase del processo» celebrata innanzi ad un Giudice nel contraddittorio tra Pubblico Ministero ed imputato.

Il procedimento, pertanto, comprende:

  • una fase «pre-processuale» (=indagini preliminari) anche detta procedimentale. Questa è rappresentata dagli atti investigativi posti in essere dal Publico Ministero (P.M.) o dalla Polizia Giudiziaria (P.G.), anteriormente all’eventuale esercizio dell’azione penale e, pertanto, necessariamente antecedente all’eventuale investitura del Giudice sul merito della res judicanda. La fase investigativa ha natura non giurisdizionale, non perché manchi un Giudice durante la fase delle indagini (anzi vi è il Giudice per le indagini preliminari), ma perché costui non è chiamato a formulare un giudizio di innocenza o colpevolezza sul merito di una imputazione;
  • una fase «giurisdizionale» (=processo). Si tratta della fase processuale in senso proprio che, che si apre, con un atto formale di imputazione che rappresenta l’inizio dell’azione penale (artt. 60 e 405), e continua con l’Udienza Preliminare (relativa alla formale incriminazione della persona già sottoposta ad indagini), i giudizi speciali predibattimentali (giudizio abbreviato, patteggiamento e decreto penale), i giudizi dibattimentali (ordinario o i due speciali: direttissimo ed immediato), e termina con una sentenza irrevocabile (artt. 434 e 648).

L’ampio significato del termine "procedimento" si riflette nella terminologia del codice vigente che lo utilizza in riferimento sia ad entrambe le fasi procedimentali (la pre-processuale e la processuale), sia soltanto alla fase delle indagini preliminari (pre-processuale)

Sia l’individuazione dei “Soggetti” del procedimento penale sia l’individuazione e la disciplina dei loro compiti e funzioni sono regolate da norme che si denominano processuali penali e che, per la loro gran parte, sono collocate nel Codice di Procedura Penale e in altre disposizioni ad esso complementari.

 


[1] Il termine «procedimento» esprime l’idea comune del procedere..., del proseguire..., del susseguirsi di una serie di atti in ordinata e prestabilita sequela verso una meta o finalità.