Procedure di alienazione e distruzione del materiale sequestrato e confiscato

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Le procedure di alienazione e di distruzione di materiale, pericoloso per la salute pubblica oppure non deperibile, confiscato dal personale delle Capitanerie di Porto, e del materiale dissequestrato e non ritirato, proveniente, in particolare, dalle condotte illecite in materia di pesca sia sportiva che professionale, si conformano a quanto previsto dal D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 nonché dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 Dicembre 1984.

Tali procedure si articolano come segue:

  • Materiale confiscato pericoloso per la salute pubblica
  1. Richiesta d'intervento, da parte del Capo dell'Ufficio Marittimo cui appartiene il Pubblico Ufficiale che ha eseguito il sequestro, all’ A.S.L. competente per territorio ai necessari accertamenti (ad esempio, per quei materiali che possono essere da nocumento per salute pubblica);
  2. di tali accertamenti, effettuati per ogni oggetto confiscato, dovrà essere inviata copia alla Capitaneria di Porto competente per territorio con elenco dettagliato del materiale cui l’accertamento si riferisce, della data in cui si è proceduto al sequestro, del numero e della data della “Ordinanza di Confisca”;
  3. una volta ricevuta la suddetta documentazione, la Capitaneria di Porto competente dovrà provvedere in tempi brevi all’emanazione della “Ordinanza di Distruzione” che può essere cumulativa per tutti i materiali;
  4. dell’avvenuta distruzione, da parte del personale dell'Ufficio cui appartiene il Pubblico Ufficiale che ha eseguito il sequestro, dovrà essere inviato alla Capitaneria di Porto competente apposito Verbale, per la successiva comunicazione all' Autorità Finanziaria.
  • Materiale confiscato non deperibile e non alterato

Solo quando il provvedimento che dispone la confisca diventa inoppugnabile, ovvero quando avverso lo stesso non è stato presentato ricorso entro 30 giorni dalla sua emanazione, si procederà alla alienazione del bene confiscato con la seguente procedura:

  1. Richiesta d’intervento, da parte del Capo dell'Ufficio cui appartiene il Pubblico Ufficiale che ha eseguito il sequestro, di un rappresentante dell'Ufficio Tecnico Erariale (UTE) competente per territorio per la determinazione del valore residuo degli oggetti confiscati;
  2. stesura del Verbale di accertamento del valore commerciale residuo del materiale;
  3. invio alla Capitaneria di Porto competente per territorio, di un elenco dettagliato con accurata descrizione del bene, riportante la data in cui si è proceduto al sequestro, il numero e la data dell’ordinanza di confisca e l’indicazione del valore commerciale residuo stimato;
  4. la Capitaneria di Porto competente, ricevuta detta documentazione, provvederà in tempi brevi all’emanazione di una “Ordinanza di Alienazione” di detto materiale (anche cumulativa), che sarà trasmessa, in quanto competente all’alienazione di beni di pertinenza del patrimonio disponibile, al e per conoscenza al Comando che a suo tempo eseguì il sequestro e che, di fatto, ne ha la custodia;
  5. le somme ricavate dalle vendite saranno devolute - a cura dell'Amministrazione che ha eseguito la vendita - all'Erario ed imputate al Capitolo 2650 (entrate eventuali e diverse) del Capo VII Demanio ed al medesimi capitolo saranno imputate le somme relative alle spese di custodia e di conservazione del materiale;
  6. qualora la vendita non avesse luogo per mancanza di offerenti, o nel caso in cui il valore commerciale stimato residuo sia nullo, verrà ordinata dalla Capitaneria di porto competente la procedura di distruzione con le modalità di rito (lett. a).
  • Materiale sequestrato deperibile – pescato
  1. L'Ufficio cui appartiene il che ha eseguito il sequestro, informa la Capitaneria di Porto competente la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, autorizzerà il citato Ufficio a procedere alla alienazione o distruzione;
  2. in caso di alienazione, la vendita del pescato dovrà essere effettuata dal personale dell'Ufficio cui appartiene il Pubblico Ufficiale che ha eseguito il sequestro, presso il mercato ittico locale al valore di libero mercato, con dichiarazione di rito prevista dalle leggi di Contabilità Generale dello Stato;
  3. del ricavato della vendita dovrà essere effettuato versamento in Tesoreria a titolo provvisorio;
  4. in caso di distruzione, la stessa dovrà avvenire con le modalità di rito sopra indicate;
  5. nel caso in cui il pescato sia di modestissima quantità e di scarso valore economico, può essere presa in considerazione la possibilità di devolvere tale pescato in beneficenza ad un Ente assistenziale locale, previo rilascio, da parte del Veterinario dell’ASL, di un documento attestante la commestibilità del prodotto;
  6. dell’avvenuta devoluzione, l’Ente assistenziale beneficiario, dovrà rilasciare idonea attestazione all'Ufficiale accertatore che provvederà ad inviarla, unitamente al processo Verbale di sequestro, alla Capitaneria di Porto competente;
  7. nel caso in cui il pescato sequestrato sia ancora vivo, lo stesso può essere rigettato in mare e, di tale operazione, dovrà esserne fatta annotazione sul Verbale di sequestro a cura dell’agente accertatore;

Qualsiasi sia la procedura adottata, una volta ultimata, ne sarà data comunicazione alla Capitaneria di Porto competente per la successiva comunicazione all’ Autorità Finanziaria.

  • Materiale dissequestrato e non ritirato
  1. se decorsi 6 (sei) mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile ed il soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione del materiale non provvede a ritirarle, del mancato ritiro ne dovrà essere informata l’Autorità che ha disposto la restituzione;
  2. di detto materiale, a cura di detta Autorità, ne verrà disposta l’alienazione che dovrà essere eseguita con le modalità di rito (lett. b);
  3. ultimata la procedura, ne darà comunicazione alla Capitaneria di Porto competente per la successiva comunicazione all’ Autorità Finanziaria.
  • Materiale di cui al 4° comma dell'art. 20 L. 689/81
  1. Nel caso in cui l’oggetto del sequestro è costituito da materiale la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisce violazione amministrativa, ovvero quando detto materiale non è conforme a quanto previsto dalle Leggi e dal Regolamento sulla pesca marittima, dello stesso verrà disposta dalla Capitaneria di Porto competente la confisca con la quale si ordinerà direttamente la distruzione;
  2. la distruzione dovrà avvenire con le modalità di rito (lett. a).