Cause di estinzione della pena

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Estinguono la punibilità in concreto; si caratterizzano perché operano su una pena concretamente inflitta ad un soggetto con sentenza passata in giudicato, senza incidere sul reato (e su i suoi effetti) in alcun modo, e senza intaccare il potere punitivo dello Stato.

La morte del reo dopo la condanna

L’art. 171 c.p. stabilisce che: “la morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue il reato”.
Per gli effetti della morte sulle conseguenze penali e civili del reato si richiama quanto già rilevato all’art. 150 c.p.

L’amnistia impropria (art. 171 c.p.)
Interviene dopo una sentenza irrevocabile di condanna. Fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie, ma lascia sussistere quegli effetti penali che non rientrano tra le pene accessorie (recidiva, abitualità, professionalità).

L’indulto (o condono)

E’ un atto di clemenza generale indirizzato cioè alla generalità dei condannati e non al singolo condannato come le grazia.
L’indulto non opera sul reato, ma esclusivamente sulla pena principale che viene in tutto o in parte condonata o commutata in altra specie di pena dello stesso genere (art. 174 c.p.).
Estingue la pena ma non le pene accessorie a meno di diversa previsione di legge. Non estingue gli effetti penali della condanna. Non presuppone una condanna irrevocabile; la sua efficacia è circoscritta ai reati commessi fino al giorno precedente all’emanazione del decreto, salvo che il decreto stabilisca una diversa data (com’è più frequente nella pratica). Nel concorso di più reati l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene.

  • Si distinguono:
  1. indulto proprio (che interviene nella fase esecutiva rispetto ad una sentenza irrevocabile di condanna);
  2. indulto improprio (che è applicato al momento della sentenza dal giudice di primo e secondo grado, ossia della cognizione e, quindi, ben prima della esecuzione della pena).

La grazia (art. 174 c.p.)

E’ un atto di clemenza particolare (cioè individuale e non generale come l’indulto) che presuppone una sentenza irrevocabile di condanna. La concessione dell’indulto è rimessa (art. 87 Cost.) al potere discrezionale del Presidente della Repubblica.
La grazia opera solo sulla pena principale, condonandola in tutto o in parte.

La prescrizione della pena (ovvero estinzione delle pene per decorso del tempo)

Estingue la punibilità in concreto; può aver luogo solo dopo una sentenza o decreto irrevocabile di condanna non eseguiti. Ha per oggetto le pene principali, mentre è sempre esclusa per l’ergastolo.

  • Il termine per la prescrizione:
  1. la pena della reclusione si estingue in un tempo pari al doppio della pena inflitta e in ogni caso non superiore a 30 anni e non inferiore a 10 anni;
  2. la pena della multa si estingue dopo il decorso di 10 anni;
  3. la pena dell’arresto o ammenda dopo 5 anni

Sono esclusi dal beneficio i recidivi reiterati, i delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

La liberazione condizionale

Rientra tra le misure alternative alla detenzione e rappresenta un premio concesso al condannato che durante il periodo di detenzione abbia dato prova costante di buona condotta. (art. 176 c.p.).

  • La ratio dell’istituto è duplice:
  1. da un lato premiare il detenuto che ha dato prova di ravvedimento;
  2. dall’altro incitare gli altri detenuti a seguirne l’esempio.
  • Può essere concessa alle seguenti condizioni:
  1. il detenuto deve aver tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento;
  2. deve aver scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della pena, se la pena residua non superi i 5 anni (prima condanna o recidiva semplice);
  3. deve aver scontato almeno 4 anni e non meno di ¾ della pena (recidiva reiterata);
  4. il condannato all’ergastolo deve aver scontato almeno 26 anni di pena;
  5. per coloro che abbiano commesso il reato in età minore di 18 anni la liberazione è consentita in qualunque momento dell’esecuzione.

La liberazione condizionale sospende l’esecuzione della parte di pena che rimane da scontare.

La riabilitazione

Ha la finalità di sottrarre il condannato, che si sia ravveduto, a quegli effetti penali che ne potrebbero pregiudicare il normale reinserimento nella società (artt. 178-181 c.p.).
La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna ed è concessa quando il condannato::

  1. deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta;
  2. deve aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato;
  3. non deve essere sottoposto a misura di sicurezza diversa dalla espulsione dello Stato o della confisca;
  4. deve essere decorso un termine di 5 anni (10 anni in caso di recidiva reiterata) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo.

E’ prevista la possibilità di una revoca della riabilitazione (art. 180 c.p.).

La non menzione della condanna nel certificato del Casellario Giudiziale

Consiste nella possibilità di non fare menzione della condanna (se detentiva, non superiore a 2 anni; se pecuniaria non superiore a € 516) nel certificato del Casellario Giudiziale spedito a richiesta di privati (art. 689 c.p.).
La non menzione della condanna è rimessa all’apprezzamento discrezionale del Giudice, che la concederà avuto riguardo alle circostanze indicate all’art. 133 c.p.
Il beneficio non può essere concesso se alla condanna conseguono pene accessorie e se il condannato ha già subito altre condanne in precedenza.
L’ordine della non menzione della condanna è revocato se il condannato commette successivamente un delitto.
La non menzione può essere considerata una causa di estinzione della pena in senso improprio.
Essa impedisce, piuttosto, un particolare effetto della condanna: quello della sua “pubblicizzazione”. In quest’ottica, la non menzione esercita l’effetto analogo a quello della riabilitazione in quanto elimina eventuali ostacoli alla risocializzazione del condannato il quale potrebbe vedersi compromesso il reinserimento nel mondo del lavoro e nella società in genere se costretto ad essere perennemente inseguito dai suoi “precedenti”.