Il sistema informatico interforze C.E.D - S.D.I.

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Nell’ottica del coordinamento delle Forze di Polizia, si colloca il potenziamento delle funzioni del "Sistema informatico interforze". L’art. 21 Legge 26 marzo 2001, n. 128 e le sue disposizioni attuative impongono, a tutte le Forze di Polizia, di alimentare, con completezza e tempestività, il «Centro Elaborazione Dati» (C.E.D.) istituito dall’art. 8 Legge 1 aprile 1981, n. 121 e succ.modif., nell’ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; di tutte le informazioni confluite nel Centro, consentono poi la immediata consultazione e utilizzazione anche da parte delle Forze di Polizia che non le hanno originate.

E’ fatto obbligo al personale delle Forze di Polizia indicate nell’art. 16 L. 121/81 di far confluire senza ritardo nel Centro elaborazione dei dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza le informazioni acquisite nel corso delle "attività amministrative" e delle "attività di prevenzione o repressione dei reati" (art. 2 comma 1 L. 128/2001).

Le informazioni acquisite dalle "Polizia Locali" e dalle altre "strutture di vigilanza", sono invece fornite al "Centro" per il tramite delle Questure, dei Commissariati o dai Comandi della Forza armata dei Carabinieri.

Nel C.E.D. "devono confluire" dettagliate informazioni su ogni fenomeno censito dalle Forze di Polizia: vale a dire, sia le notizie relative alle attività di vigilanza e controllo (sulle strade, sul mare, sugli esercizi pubblici, ecc.) sia quelle risultanti da sentenze o procedimenti giudiziari sia quelle desunte da atti di polizia giudiziaria svolte a iniziativa o in esecuzioni di ordini dell’Autorità Giudiziaria.

  • Si pensi, ad esempio, ai dati su una informativa di reato, un arresto effettuato in flagranza o in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare

Nel C.E.D. non va inserita la documentazione dell’attività compiuta (ad esempio, verbale di identificazione, perquisizione, arresto, ecc.), ma esclusivamente la “sintesi essenziale” di essa. Chi accede al Centro e prende visione della sintesi può successivamente richiedere l’atto in sé all’Autorità che lo ha originato (art. 7 comma 1 Legge 121/81). L’inserimento può riguardare anche notizie su atti segreti o segretati. Se necessario per la prosecuzione delle indagini, non è però impedito, all’Autorità Giudiziaria, di disporre, con decreto motivato, il ritardato inserimento delle notizie su singoli atti.
I Capi degli uffici e i Comandanti dei reparti delle Forze di polizia vigilano sull’attività di raccolta e comunicazione delle informazioni e sono responsabili della loro rispondenza agli atti originali (art. 5 D.P.R. 378/1982 e art. 54 D.lgs. 30/6/2003, n. 196).
Il patrimonio del Sistema informatico interforze è arricchito dalle notizie contenute in altre basi informatiche esterne cui è possibile connettersi direttamente (si pensi a quelle delle Anagrafi tributarie, camerali, comunali, ecc.).
Il Sistema
interagisce infine anche con il «S.I.S.» (Sistema di Informazione Schengen), rete informatizzata nella quale confluiscono i dati dei paesi aderenti all’Accordo di Schengen per la gestione in comune delle informazioni e segnalazioni sulle persone, veicoli e oggetti ricercati da ciascun Paese.
La "catalogazione delle informazioni" che pervengono al C.E.D. avviene mediante un «Sistema Di Indagine» (S.D.I.) che non prevede schedari ma si fonda sulla memorizzazione dell’evento che ha dato origine all’inserimento e dal quale derivano, automaticamente e logicamente, i collegamenti con i soggetti in esso coinvolti, con gli oggetti che lo riguardano (armi, auto, documenti o altri beni), con le denuncie e i provvedimenti (misure pre-cautelari, cautelari o di sicurezza) che ne sono discesi nonché, infine, con qualsiasi altra segnalazione utile per individuare le caratteristiche dei soggetti interessati (pericolosità, soprannomi, alloggi e passaporti utilizzati, controlli cui sono stati sottoposti (art. 7 D.P.R. 378/1982).
Trattandosi di un database che archivia informazioni di molti cittadini, il C.E.D. è soggetto al controllo del Garante per la protezione dei dati personali.

L’accesso, in via generale, è consentito agli Ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai funzionari dei servizi per le informazioni e la sicurezza ed Agenti di polizia giudiziaria autorizzati.

Quando si tratta di informazioni relative ad un procedimento penale, segrete o segretate (art. 144 e 329), la loro consultazione è riservata a Ufficiali di polizia giudiziaria asseganti ai "Servizi" di polizia giudiziaria previsti dall’art. 56 c.p.p., alla D.I.A, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e a Uffici centrali della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri deputati al contrasto del terrorismo.
Gli Ufficiali di polizia giudiziaria sono individuati dal Ministro dell’Interno su proposta del Capo della Polizia – Direzione generale della Pubblica Sicurezza – e i loro
nominativi sono comunicati al Procuratore della Repubblica competente per territorio (=del luogo ove essi svolgono le loro funzioni)
La
consultazione o utilizzazione indebita delle notizie inserite nel C.E.D. configura uno specifico delitto punito sia a titolo di dolo che di colpa (art. 12 Legge 121/81). Se non si tratta di condotte indebitamente tenute, ma di condotte più gravi perché realizzate con violazione dei propri doveri o abusando delle proprie qualità, il delitto configurabile è invece quello di cui all’art. 326 c.p. (Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio).

L’alimentazione del sistema avviene mediante «modelli informatici standardizzati».