Art. 1174 Cod. nav.
Nell’ambito del concetto di "polizia marittima" le disposizioni punitive, previste dall’art. 1174 Cod. nav. per la "Polizia dei porti", assurgono al rango di «norme in bianco» e, quindi, adattabili alle situazioni concretamente verificatesi.
L’art. 1174 Cod. nav. (Inosservanza di norme di polizia) trova largo utilizzo e abbraccia un’infinità di situazioni all’interno delle attività che si esercitano nei porti.
Da questo punto di vista, di particolare rilievo sono il complesso dei poteri dell’Autorità marittima volti ad assicurare l’ordinata vita del porto nei suoi vari "aspetti" riguardanti:
- i movimenti delle navi, con possibilità di disporre manovre d’ufficio;
- l’imbarco e lo sbarco dei passeggerei e delle merci; il deposito delle merci;
- la sicurezza dei fondali con rimozione di navi e mercantili sommersi;
- l’uso di armi e l’accensione di fuochi;
- lo sbarco e l’imbarco di merci pericolose, la circolazione di autoveicoli o di persone, ecc.
Tale complessa funzione di polizia dei porti copre, con i limiti che più avanti verranno evidenziati (art. 82 Cod. nav.), la turbativa di ordine , con previsione di titolarità d’intervento in capo all’Autorità di pubblica sicurezza, che informa immediatamente l’Autorità Marittima, cui è riservato il compito di provvedere direttamente solo nei casi d’urgenza, informando, comunque, l’Autorità competente impossibilitata ad intervenire con tempestività.
L’art. 1174, comma 1 del Codice della navigazione, punisce, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 € a 6.197 €, chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di “polizia dei porti”….
- Esemplificando:
Infrazione: esecuzioni di lavori nell’ambito del porto e a bordo delle navi senza l’autorizzazione o al di fuori delle prescrizioni
Norma violata: Ordinanza N° 01 del 10 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: sanzione amministrativa da 1.032 € a 6.197 € (Art. 1174 1° comma del Cod. nav., mod. art. 11, 4° comma, Legge 507/1999);
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 2.064 €.
Infrazione: non ottemperare alle prescrizioni per il bunkeraggio previste da regolamento del porto o dalle singole autorizzazioni;
Norma violata: Ordinanza N°01 del 10 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: sanzione amministrativa da 1.032 € a 6.197 € (Art. 1174 1° comma del Cod. nav., mod. art. 11, 4°comma, Legge 507/1999);
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 2.064 €.
Infrazione: nave che si ormeggia senza la preventiva autorizzazione o assegnazione di accosto;
Norma violata: Ordinanza N°01 del 10 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: sanzione amministrativa da 1.032 € a 6.197 € (Art. 1174 1° comma del Cod. nav., mod. art. 11, 4° comma, Legge 507/1999);
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 2.064 €.
Detta norma, al comma 2, punisce con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51 € a 309 €, chi non osserva un provvedimento dell’Autorità in materia di “circolazione nell’ambito del demanio marittimo”.
- Esemplificando:
Infrazione: inosservanza di un provvedimento dell’ Autorità (es. Capo del Circondario) in materia di circolazione in ambito del demanio marittimo (ad esempio, in porto nelle zone operative);
Norma violata: Ordinanza N°01 del 10 settembre 2005 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: sanzione amministrativa da 51 € a 309 € (Art. 1174, 2° comma, Cod. nav.);
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 102 €.
L’art. 1174, al comma 3 (modificato dall’art. 14 del D.lgs. 6 novembre 2007, n. 203 - Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti), punisce, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032 € a 6.197 €, chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall’Autorità competente in materia di "sicurezza marittima (=security)", quale definita dall’articolo 2, n. 5 del Regolamento (CE) n. 725/2004 del parlamento europeo
- Esemplificando:
Infrazione: comandante della nave che non ottempera all’obbligo della presentazione della scheda informativa di arrivo in porto (ship pre-arrival security information form) come previsto dalla SOLAS e dal Regolamento europeo 725/2004;
Norma violata: Ordinanza N° 21 del 10 settembre 2007 Capitaneria di Porto di La Maddalena;
Sanzione: sanzione amministrativa da 1.032 € a 6.197 € (Art. 1174 3° comma del Cod. nav., mod. art. 14, 1° comma, D.lgs. 203/2007);
Definizione: pagamento in misura ridotta pari a 2.064 €.