Applicazione della pena su richiesta

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L'Applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) (art. 444-448 c.p.p.) consiste in un procedimento speciale «pre-dibattimentale» di tipo premiale.

Le sedi nelle quali può svolgersi il patteggiamento sono varie perché l'accordo può sorgere sia nella fase delle indagini preliminari sia nell'udienza preliminare, sia, ancora successivamente, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Esso può inserirsi durante lo svolgimento di altri procedimenti speciali.
A differenza del rito abbraviato, riservato alla volontà unilaterale dell'imputato, il patteggiamento
presuppone un accordo tra il P.M. e l'imputato non solo sul rito (come nel giudizio abbraviato), ma anche sul merito (sulla pena da irrogare) e cioé sia il giudizio sulla responsabilità che la determinazione della pena da applicare.
Il rito del pattaggiamento è privileggiato dal Codice perché arreca notevoli economie processuali e potenzialmente soddisfa anche le esigenze dell'accusa (la rinuncia dell'imputato a far valere la propria innocenza, una implicita ammissioine di colpevolezza ed accettazione della pena).
Al patteggiamento può farsi ricorso quando si tratta di reati sanzionabili con sanzioni sostitutive (art. 53 e ss. L. 689/81) ovvero con pena pecuniaria (multa o ammenda) o detentiva purché, in quest'ultimo caso, la pena determinata in concreto (e cioé valutate tutte le circostanze e la speciale diminunete «fino ad un terzo» prevista per l'imputato che sceglie questa procedura) non superi i 2 anni di reclusione o di arresto.
Compito del Giudice resta quello di verificare che la qualificazione giuridica del fatto (titolo del reato) e la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti sia corretta, e se è congrua la pena proposta, senza necessità di un espresso accertamento della responsabilità del giudicabile.
La sentenza con la quale il Giudice applica la pena richiesta è generalmente inappellabile. Essa non ha la natura della sentenza di condanna (perché non contiene il pieno accertamento della responsabilità dell'imputato e quindi un giudizio di colpevolezza).
Il vantaggio più evidente che consegue al patteggiamento è rappresentato, oltre dalla possibilità per l'imputato di ottenere una riduzione fino a un terzo della pena (non supeiore ad un terzo), dal fatto che la sentenza con la quale il Giudice applica la pena richiesta non produce alcuni degli effetti negativi generalmente conseguenti alle sentenze di condanna.
Il patteggiamento taglia fuori la parte civile, che non può in alcun modo sindacare sull'accordo imputato-pubblico ministero e neppure chiedere la condanna al risarcimento del danno. Il Giudice può però riconoscere alla parte civile il diritto di ottenere dall'imputato il pagamento delle spese processuali. per il risarcimento dei danni, la parte offesa deve invece rivolgersi al giudice in sede civile.