Modus operandi

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  • Organo che procede:
  1. Solo gli Ufficiali di P.G.
  • Presupposti (la cui esistenza va indicata nel Verbale):
  1. L’atto può essere compiuto nella immediatezza o sul luogo del fatto
  2. Le notizie e le indicazioni possono essere fornite anche dall’indagato in stato di arresto o di fermo
  3. L’atto deve essere finalizzato ad acquisire notizie e indicazioni utili per la immediata prosecuzione delle indagini
  • Adempimenti preliminari:
  1. L’Ufficiale di Polizia Giudiziaria, può legittimamente procedere al compimento dell’atto anche senza la presenza tecnica del difensore.
  2. Se l’indagato fa richiesta della difesa tecnica: è opportuno che l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria renda effettivo tale diritto. L’inizio dell’atto può essere, in tali casi, momentaneamente sospeso per consentire l’intervento del difensore
  3. Invito dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria all’indagato, a nominare un difensore di fiducia e a dichiarare o eleggere domicilo (art. 161 c.p.p.)
  4. Iin difetto di nomina del difensore di fiducia, designazione di un difensore di ufficio da parte dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria, con le modalità previste dall’art. 97 c.p.p. (=individiazione “automatica” a opera dell’ufficio centralizzato istituto presso il Consiglio dell’Ordine forense del capoluogo di ciascun distretto di Corte d’appello)
  5. Pur se ciò non gli è imposto a pena di nullità degli atti successivi, l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria può fornire all’indagato le informazioni sul diritto alla difesa tecnica di cui all’art. 369-bis c.p.p.
  6. L’Ufficiale di Polizia Giudiziaria può, a seguito della comunicazione prevista all’art. 369-bis c.p.p., informare l’indagato della obbligatorietà della difesa tecnica e, in caso di designazione del difensore di ufficio, fornirgliene indirizzo e recapito telefonico precisando che ha l’obbligo di retribuirlo salvo che si trovi nelle condizioni economiche – da elencare – per ottenere il patrocinio a spese dello Stato per i non abienti
  7. Il difensore di fiducia (o, in difetto di nomina, quello designato di ufficio) deve essere tempestivamente avvisato e presenziare all’atto
  8. Se il difensore di fiducia nominato dall’indagato o quello di ufficio designato dall’Ufficiale di Polizia Giudiziaria non compare o non viene reperito, l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria può designare direttamente come sostituto altro difensore immediatamente reperibile (art. 97 c.p.p.) rivolgendosi, per l’individuazione, all’ufficio centralizzato istituto presso il Consiglio dell’Ordine forense
  • Modalità esecutive:
  1. Prima di assumere notizie e indicazioni utili, l’Ufficiale di polizia giudiziaria verifica la identità personale dell’indagato
  2. L’Ufficiale di polizia giudiziaria invita l’indagato a dichiarare le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilo…ecc.) e le altre notizie che possono valere a identificarlo (come la paternità e lo stato – coniugato, celibe…ecc.) e le infornmazioni specificate nell’art. 21 att.
  3. La persona indagata viene ammonita delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità (art. 651 c.p.) o le dà false (art. 496 c.p.)
  4. Esaurite tali formalità e sempre prima di assumere notizie e indicazioni utili, l’Ufficiale di polizia giudiziaria avverte l’indagato (ai sensi dell’art. 64 c.p.p. – Interrogatorio nel merito), dandone atto nel verbale che:
  5. Le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti
  6. Ha facoltà di non rispondere alle domande sulla responsabilità propria (c. d. diritto al silenzio), ma, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso
  7. L’indagato ha facoltà di non rispondere alle domande (salvo che con riferimento alle richieste concernenti la sua identita) sulla “responsabilità propria” (c. d. diritto al silenzio), ma, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso
  8. Se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la “responsabilità di altri”, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone (art. 197 e 197 bis c.p.p.) con conseguente perdita del suo diritto al silenzio e obbligo di rispondere secondo verità se non vuole incorrere in sanzioni penali che , generalmente, riguardano i delitti di:
    - falsa testimonianza (art. 372 c.p.)
    - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
    - false informazioni al Pubblico Ministero (art. 371 bis c.p.)
    - false dichiarazioni al difensore (art. 371-ter c.p.)
  9. Se l’indagato dichiara di voler rispondere sulla responsabilità di altri, l’Ufficiale di polizia giudiziaria può inserire le relative dichiarazioni nello stesso verbale oppure può concludere l’atto e assumere, in separato Verbale, le dichiarazioni del soggetto divenuto, per questa parte, un potenziale “testimone assistito
  10. Nel merito, a differenza dell’interrogatorio (art. 65 c.p.p.), l’assunzione di notizie e indicazioni utili non prevede la contestazione all’indagato del fatto che gli è attribuito e le indicazioni degli elementi di prova esistenti a suo carico (con la ulteriore ed eventuale comunicazione delle fonti di prova)
  11. Nel procedimento davanti al Giudice di Pace (art. 13 D.lgs. 28/08/200,n. 274), la Polizia Giudiziaria se autorizzata dal Pubblcio Ministero può procede anche all’interrogatorio in senso tecnico (art. 65 c.p.p.). Peraltro nell’interrogatorio delegato dal P.M. alla P.G., la presenza del difensore è facoltativa
  12. Neppure con il consenso dell’indagato, possono essere utilizzati metodi e tecniche (=ipnosi, siero della verità, narcoanalisi…) idonei a influire sulla sua libertà di autodeterminazione oppure ad alterare la capacità di ricordare e valutaere i fatti (art. 64 comma 2 c.p.p.)
  • Garanzie difensive:
  1. Non sono previste: l’atto è legittimamente compiuto anche senza la presenza del difensore. Il tenore letterale dell' art. 350 comma 5 non esclude che il difensore possa essre presente. Se il difensore presente e l'atto viene documentato (oltre che compiuto) a esso si applicano, in quanto compatibili, le indicazioni fornite dall'art. 350 commi 1 e 4 c.p.p.) 
  • Documentazione e Trasmissione:
  1. Se compiuto senza la presenza del difensore, l’atto non può essere né documentato né utilizzato processualmente. In questi casi, perciò, la utilizzazione dell’atto è solo investigativa
  2. Alla Polizia Giudiziaria è fatto divieto di testimoniare sulle dichiarazioni assunte (art. 62 c.p.p.). Il divieto non riguarda però anche il fatto storico dell'avvenuta dichiarazione (Cass. 11811/97).(Ad esempio, nell’ipotesi in cui il Personale del Corpo – ricevute indicazioni dall’autore del furto (art. 1148 Cod. nav.) – rinviene la refurtiva sulla nave, nell’alloggio del marittimo. Se richiesta, potrà spiegare di essersi portata in questo alloggio perché sollecitata dalle indicazioni dell’indagato. Queste indoicazioni non potranno allora avere in sé alcuna utilizzazione, ma potranno rifluire indirettamente sulle posizioni dell’indagato a seguito dell’esito della perquisizione)
  3. Anche se le notizie e le indicazioni non possono essere documentate mediante "Verbale" o "Annotazione", nulla impedisce che di esse e del loro contenuto si faccia menzione nella “Relazione di servizio” predisposta dall’Uffciale di polizia giudiziaria. Per questo motivo deve ritenersi che, nel corso del Giudizio, la Polizia Giudiziaria può essere autorizzata a consultare, in aiuto alla memoria, la documentazione redatta (art. 499 comma 5 c.p.p.)
  • Può essere opportuno che i dati relativi all’Atto siano inserite nel CED-SDI