Limitazioni all'uso degli attrezzi: Reg. CE 1967/2006

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La grande varietà di attrezzi in uso nel Mar Mediterraneo è determinata dalla multispecificità di questo mare; esistono attrezzi diversi in base alle consuetudini locali, alle specie da catturare, che vivono in profondità diverse su fondali diversi, solitarie, in branchi, nascoste in tane, infossate.
A livello locale, i pescatori professionali devono, durante l’attività di pesca, tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformità del tipo di attrezzo impiegato, salva l’osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento.
Il Capo del compartimento, sentito il parere della Commissione consultiva locale per la pesca marittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, può stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi, in particolare allorquando tali attrezzi possono recare danno al patrimonio ittico.
Il Capo del compartimento può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, l’esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare (zone di tutela biologica) che sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.

Nell’ambito comune della pesca, al fine di evitare la cattura eccessiva e gli aumenti di mortalità di individui sottotaglia ovvero ridurre l’entità dei rigetti in mare di organismi marini morti da parte dei pescherecci, la comunità europea (Reg. (CE) 1967/2008), per proteggere determinate zone in cui si riunisce il novellame - tenendo conto delle condizioni biologiche locali - vieta o sottopone ad una regolamentazione più rigorosa, l’uso degli attrezzi da pesca che risultano troppo dannosi per l’ambiente marino o che, comunque, conducono al depauperamento di determinati stock, predisponendo un aumento delle dimensioni delle maglie e degli ami per le reti da traino, le reti da fiondo e i palangari utilizzati per la cattura di alcune specie di organismi marini, rendendo obbligatorio l’impiego di pezze i rete a maglie quadre.
Allo scopo di favorire una pesca sostenibile per proteggere le zone di crescita e gli habitat sensibili nonché di favorire la sostenibilità sociale della pesca nel mar Mediterraneo, determina oltremodo le dimensioni totali dei principali attrezzi fissi per limitare uno dei fattori che incidono sullo sforzo di pesca, riservando una parte della fascia costiera agli attrezzi selettivi utilizzati per la pesca artigianale e delle taglie minime di sbarco di taluni organismi marini al fine di migliorarne lo sfruttamento. Tra le innumerevoli iniziative adottate dal legislatore in sede comunitaria, data l’importanza che riveste la pesca sportiva nel Mediterraneo, occorre garantire che anch’essa venga praticata in modo tale da non interferire in misura significativa con la pesca professionale, che sia compatibile con lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e che rispetti gli obblighi comunitari con riguardo alle organizzazioni regionali per la pesca.

Per garantire un efficace controllo e sorveglianza delle attività di pesca nel Mediterraneo, la Comunità europea si è impegnata ad applicare una strategia precauzionale nell’adozione di misure più rigorose rispetto a quelle gia previste dal Reg. (CE) n. 2847/93, volte alla razionale conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive e degli ecosistemi marini, vietando l’utilizzazione e la detenzione a bordo di attrezzi da pesca non conformi ai requisiti fissati dal Reg. (CE) 1967/2008).

  • Pratiche e attrezzi vietati

Sono previste al Capo IV, art. 8 del citato Regolamento, alcune importanti restrizioni per quanto attiene agli attrezzi da pesca e alcuni divieti riguardo all'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di:

  1. sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;
  2. apparecchiature che generano scariche elettriche;
  3. esplosivi;
  4. sostanze che, se mescolate, possono dar luogo ad esplosioni;
  5. dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo o organismi simili al corallo;
  6. martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione per la raccolta, in particolare, di molluschi bivalvi infissi nelle rocce;
  7. croci di Sant'Andrea e altri attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi simili al corallo;
  8. pezze di rete con maglie di dimensione inferiore a 40 mm per reti a strascico.

► Il Regolamento fa divieto, altresì:

  1. dell'uso di “reti da fondo” (=reti da posta) per la cattura delle specie seguenti: tonno bianco (Thunnus alalunga), tonno rosso (Thunnus thynnus), pesce spada (Xiphias gladius), pesce castagna (Brama brama), squali (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae e Lamnidae).
    A titolo di deroga, le catture accessorie accidentali di non più di 3 (tre) esemplari delle specie di squali di cui sopra possono essere detenute a bordo o sbarcate purché non si tratti di specie protette ai sensi del diritto comunitario;
  2. della cattura, detenzione a bordo, trasbordo, sbarco, magazzinaggio, vendita, esposizione o messa in vendita del “dattero di mare“ (Lithophaga lithophaga) e del “dattero bianco” (Pholas dactylus);
  3. dell’uso di “fucili subacquei“ se usati in combinazione con respiratori subacquei (autorespiratori) oppure di notte dal tramonto all'alba;
  4. della cattura, detenzione a bordo, trasbordo, sbarco, magazzinaggio, vendita, esposizione o messa in vendita delle “femmine mature dell'aragosta” (Palinuridae spp.) e delle “femmine mature dell'astice“ (Homarus gammarus).
    Le femmine mature dell'aragosta e le femmine mature dell'astice sono rigettate in mare immediatamente dopo la cattura accidentale o possono essere utilizzate per il ripopolamento diretto o il trapianto nell'ambito dei piani di gestione a livello comunitario o per talune attività di pesca nel Mar Mediterraneo stabiliti rispettivamente a norma degli articoli 18 o 19 del citato Regolamento.
  5. dell'uso delle "reti da traino, draghe, trappole, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe" sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine (art. 4).
    In deroga, l'uso di ciancioli, sciabiche da natante e reti analoghe la cui altezza totale e il cui comportamento nelle operazioni di pesca implicano che il cavo di chiusura, la lima da piombo o le corde da salpamento non tocchino le praterie può essere autorizzato nel quadro di piani di gestione comunitari e nazionali.
  6. dell'uso delle "reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe" su habitat coralligeni [1] e letti di maerl [2].

I predetti divieti si applicano a tutte le zone “Natura 2000 [3] , a tutte le zone particolarmente protette e di rilevanza mediterranea (ASPIM) designate ai fini della conservazione di tali habitat a norma della direttiva 92/43/CEE o della decisione 1999/800/CE. 

L’art. 10 del Reg. (CE) 1967/2006 vieta l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di "palangari" con ami di lunghezza totale inferiore a 3,95 cm e di larghezza inferiore a 1,65 cm per i pescherecci che utilizzano palangari e che sbarcano o detengono a bordo un quantitativo di occhialone (Pagellus bogaraveo) superiore al 20% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita.

  

 


[1] Area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante di una specifica comunità biologica chiamata "coralligena" o in cui tale comunità è esistita e richiede un intervento di ripristino. Coralligeno è un termine collettivo per una struttura biogenica molto complessa, risultante dalla continua sovrapposizione, su un sostrato roccioso o duro preesistente, di strati calcarei derivanti principalmente dall'attività costruttrice, tramite incrostazioni calcaree, di alghe rosse corallinacee e organismi animali quali Poriferi, Ascidi, Cnidari (gorgonie, ventagli di mare, ecc.), Briozoi, Serpulidi, Anellidi e altri organismi fissatori di calcare.

[2] Area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante di una specifica comunità biologica chiamata "maerl" o in cui tale comunità è esistita e richiede un intervento di ripristino. Maerl è un termine collettivo per una struttura biogenica risultante da varie specie di alghe coralline rosse (Corallinacee), che sono dotate di scheletro rigido di calcio e crescono sul fondale come alghe coralline a ramificazioni libere, a rametti o a noduli, formando sedimenti nelle pieghe dei fondali melmosi o sabbiosi. I letti di maerl sono di solito composti di una o più alghe rosse variamente combinate, in particolare Lithothamnion coralloides e Phymatolithon calcareum.

[3] Natura 2000 è una rete di siti ecologici detti di “interesse comunitario” e quindi protetti dagli Stati membri della Comunità Europea. Scopo della rete è garantire la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat europei più preziosi e più minacciati. Mira a svolgere un ruolo chiave nella protezione delle biodiversità nel territorio dell’Unione Europea.