Il concorso di persone nel reato militare

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In tema di concorso di persona nel reato militare, è da rilevare che, alle aggravanti previste dal Codice penale comune (artt. 111, 112, 113), si aggiunge un ulteriore aggravante: superiore che è concorso nel reato con un inferiore (art. 58 c.p.m.p.), aggravante che ha un effetto particolare: essa comporta, indipendentemente dalla pena inflitta, la pena accessoria della rimozione.

Un cenno merita il concorso di “estranei” con i militari. Il Codice penale militare di pace (art. 14, 1° comma) assoggetta alla legge penale militare gli estranei che concorrono con militari in un reato militare, ma bisogna stabilire se, per aversi concorso, sia richiesto che l’estraneo conosca la qualità militare del compartecipe. Una tale conoscenza è certamente necessaria per concorrere in un reato esclusivamente militare: senza di essa l’estraneo non può riconoscere il significato illecito della propria condotta. La conoscenza della qualità militare del compartecipe non è invece necessaria per aversi concorso in un reato obiettivamente militare: l’estraneo infatti ha consapevolezza di concorrere in un reato (comune); se questo poi cambia titolo per le qualità personali di uno dei concorrenti (militare), il mutamento del titolo si estende anche a lui (artt. 117 c.p. e 14 n. 1 c.p.m.p.). Nessuna norma particolare regola il concorso di militari nel reato militare. Valgono quindi le norme del codice penale comune.

Invece il concorso di militari e di non militari è regolato da una norma del Codice penale militare di pace: l’art. 14, il quale nel 1° comma dispone che «sono soggette alla legge penale militare persone estranee alle Forze Armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare». Tale norma si innesca sull’art. 110 c.p. e sta a significare che  l’estraneo il quale concorre ex art. 110 c.p. col militare nella commissione di un reato militare va incontro alle conseguenze previste dalla legge penale militare.

Le regole applicabili sono quelle che si ricavano dall’art. 110 c.p., la cui efficacia, secondo una autorevole dottrina, è ravvisabile non tanto in un effetto estensivo dell’incriminazione originaria, quanto piuttosto nell’effetto creativo di autonome fattispecie di concorso.

Naturalmente sorge l’immancabile quesito: cosa stabilisce la legge quando l’estraneo ignori che la persona con la quale concorre ha la qualifica di militare ?

Per dare una risposta esauriente al quesito occorre necessariamente distinguere: 

► se il concorso riguarda un reato “esclusivamente militare” (ad esempio, il reato di violata consegna), l’ignoranza, da parte dell’estraneo, della qualifica di militare del concorrente esclude il dolo, e quindi esclude ogni responsabilità penale dell’estraneo stesso (salvo, naturalmente, che la responsabilità penale dell’estraneo tragga titolo dall’autonoma previsione contenuta nella fattispecie militare astratta di parte speciale). 

  • Così, ad esempio, un estraneo che istighi un militare a violare la consegna, ignorando che l’istigato è un militare e credendo che l’incarico che egli deve adempiere derivi da un rapporto di lavoro o da una ingiunzione del di lui padre, non può essere chiamato a rispondere di concorso morale nella violazione di consegna, qualora l’istigato accolga la istigazione. 

► diversa si presenta la situazione quando il concorso riguarda un reato “non elusivamente militare” (ad esempio, l’istigazione al furto militare). Siccome il fatto è già previsto come reato della legge penale comune, sussisterebbe in ogni caso una responsabilità dell’estraneo per furto comune; tuttavia l’art. 117 c.p. opera un mutamento di titolo di reato per l’estraneo, facendo rispondere anche quest’ultimo di furto militare. 

La situazione non differisce sostanzialmente da quella del compartecipe che, concorrendo in un reato proprio previsto dal codice penale comune (ad esempio, peculato), ignori la particolare qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal soggetto con cui egli concorre. In base alle regole generali, egli dovrebbe rispondere semplicemente di appropriazione indebita; in forza dell’art. 117 c.p. risponderà invece di peculato. 

In sostanza, l’art. 117 c.p. è norma generale, che spiega piena efficacia nel diritto penale militare, operando, nei confronti dell’estraneo,, un mutamento di titolo di reato. Tale mutamento può concretarsi nel passaggio da un titolo all’altro di reato militare. 

  • E’ il caso, ad esempio, dell’estraneo che sa di concorrere con un militare nella commissione di una appropriazione indebita militare, (art.235 c.p.m.p.), ma ignora l’esistenza di una qualifica personale del militare stesso, tale da spostare il reato militare sotto il titolo di peculato militare.(art. 215 c.p.m.p.) 
  • E’ il caso, per fare un altro esempio, dell’estraneo che sa di concorrere con un Pubblico Ufficiale nella commissione di un peculato comune (art. 314 c.p.) ma ignora l’esistenza di una qualifica militare che sposta il reato sotto il titolo di peculato militare. 

Sempre in tema di concorso di persone, gli artt. 58 e 59 c.p.m.p. configurano delle circostanze applicabili soltanto ai militari. Dispone l’art. 58. (Circostanze aggravanti) che: «Nel caso di concorso di più persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli articoli 111 e 112 o quelle del secondo comma dell'articolo 113 del codice penale, anche per il superiore, che è concorso nel reato con un inferiore. La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne deriva la degradazione, importa, per il militare che è concorso con l'inferiore, la rimozione». 

Dispone l’art. 59 (Circostanze attenuanti) che:«La pena da infliggere per il reato militare può essere diminuita: 

  1. per l'inferiore che è stato determinato dal superiore a commettere il reato; 
  2. per il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza; eccettuati i casi indicati nell'articolo precedente». 

Alle aggravanti di cui agli artt. 111, 112 e113 c.p., l’art. 58 c.p.m.p. aggiunge una aggravante consistente nel semplice fatto, da parte del superiore, di concorrere nel reato con un inferiore. Si colpisce così l’insensibilità di quel superiore che trascura la dignità e la responsabilità del proprio grado fino al punto di associarsi ad inferiori nel porre in essere un comportamento criminoso: il semplice concorso con un inferiore concreta già di per sé l’aggravante; la quale può coesistere con qualsiasi altra aggravante ordinaria o militare,poiché da nessuna di esse viene assorbita. 

  • Quindi, ad esempio, possono concorrere l’aggravante di cui all’art. 112 n. 3 c.p. (l’aver determinato a commettere il reato persona soggetta alla propria autorità, direzione o vigilanza); l’aggravante di cui all’art. 58 c.p.m.p. (superiore che sia concorso nel reato con un inferiore). 

L’art. 59 c.p.m.p., dal canto suo, prevede due attenuanti: una per l’inferiore che è stato determinato dal superiore a commettere il reato (art. 59 n. 1); l’altra per il militare che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza  (art. 59 n. 2). 

La formulazione delle due attenuanti è uguale sostanzialmente a quella delle corrispondenti attenuanti previste, rispettivamente, dal 3° e 1° comma dell’art. 114 c.p.