L'attività esecutiva

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L’attività esecutiva consiste nell’assicurare l’effettiva attuazione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

  • Gli aspetti più significativi dell’attività esecutiva affidata alla Polizia Giudiziaria sono rappresentati:
  1. dal dovere di eseguire gli ordini del Giudice o del Pubblico Ministero: gli articoli. 131 e 378 c.p.p. prevedono che l’Autorità Giudiziaria, nell’esercizio delle proprie funzioni, possa chiedere l’intervento della Polizia Giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.
  2. dai doveri in relazione al giudizio direttissimo: gli Ufficiali e gli Agenti di PG che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l’arrestato sono chiamati (ove il PM ritenga di dover procedere al giudizio direttissimo) a:

     -  provvedere alla citazione orale della persona offesa e dei testimoni;
     -  dare avviso al difensore di fiducia o, in mancanza, a quello d’ufficio designato;
     -  condurre l’arrestato davanti al pretore del dibattimento per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo.

 

  • Le notificazioni

La notificazione è l’atto formale mediante il quale, un atto del Giudice, del Pubblico Ministero o di una parte privata, viene portato a conoscenza legale di una persona.
Il Codice ha attribuito anche alla Polizia Giudiziaria oltre che all’Ufficiale giudiziario, la "funzione di notificazione" degli atti del procedimento. Alla notificazione possono procedere sia gli Ufficiali che gli Agenti di polizia giudiziaria.

►  Le forme di "notificazione" sono:

  1. la forma normale, quella attuata mediante consegna di copia dell’atto al destinatario. Se non è possibile la consegna alla persona interessata, la stessa va effettuata a persona che convive anche temporaneamente, o in mancanza al portiere o chi ne fa le veci. Se la copia è consegnata al portiere, questi deve sottoscrivere l’originale dell’atto. Quando mancano
    persone idonee o legittimate ovvero quando tali persone si rifiutano di ricevere la copia, la Polizia Giudiziaria deposita l’atto nella casa del comune dove l’interessato abita o lavora abitualmente. Affigge quindi l’avviso del deposito sulla porta della casa di abitazione o del luogo di lavoro e del deposito dà notizia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  2. forme particolari, quelle effettuate a mezzo telefono o telegrafo (presuppone l’urgenza della convocazione), prevista per persona diversa dall’imputato. La comunicazione telefonica non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero dal convivente. Deve essere seguita come immediata conferma- dalla spedizione di un telegramma diretto al destinatario (alla spedizione del telegramma provvede la segreteria del PM o la cancelleria del Giudice); quella eseguita mediante mezzi tecnici (telefax), prevista per le notificazioni a persona diversa dell’imputato;
    quella prevista col mezzo della posta.

Quando si procede alla notificazione secondo la forma normale, la polizia giudiziaria scrive, in calce all’originale dell’atto e alla copia notificata, la «relazione di notifica». Essa indica:

  1. l’Autorità che ha richiesto la notificazione;
  2. le ricerche effettuate, il luogo e la data di consegna della copia;
  3. le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia.

La relazione di notifica è sottoscritta da chi procede all’atto. Non è prevista la sottoscrizione della persona alla quale l’atto è stato notificato salvo che la notificazione sia avvenuta mediante consegna dell’atto stesso al portiere o chi ne fa le veci.

  • Stampati:
  1. Relazione di notificazione all’imputato non detenuto ed ad atti soggetti (art. 157 e 167 c.p.p.).
  2. Relazione di notificazione in plico chius