Ordinanza - Ingiunzione

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L'«ordinanza-ingiunzione» è un atto amministrativo mediante il quale l'Autorità amministrativa (ad esempio: il Capo del compartimento marittimo) competente per territorio «determina» (Ordinanza) la somma dovuta quale sanzione nei confronti del riconosciuto responsabile della violazione e dell'obbligato in solido ed «intima» (Ingiunzione) il pagamento della stessa comminando anche, eventualmente la sanzione accessoria della confisca. Una volta emessa, l'ordinanza-ingiunzione deve essere «notificata» alle persone obbligate al pagamento.
Tale pagamento deve essere effettuato all'Ufficio delle Entrate o altro ufficio competente (indicato sull'ordinanza-ingiunzione) entro «trenta» o «sessanta» giorni dalla notifica di detto provvedimento a seconda che il trasgressore risieda rispettivamente in Italia o all'estero.
Entro «trenta» giorni, l'Ufficio delle Entrate o altro ufficio competente che ha ricevuto il pagamento deve darne comunicazione al Capo del Compartimento che ha emesso il provvedimento.

  • La forma del provvedimento è quella scritta e si compone:
  1. di una «intestazione» (che comprende l'indicazione dell'autorità amministrativa che emana l'0rdinanza-Ingiunzione. Sono legittimati ad emanare il provvedimento ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 - Voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ex Ministero dei trasporti e della Navigazione) - per le sole violazioni amministrative al Codice della Navigazione, alla legge sulla pesca marittima ed al Codice sulla nautica da diporto, le Capitanerie di Porto aventi giurisdizione sulla zona nell'ambito della quale è stato commesso il fatto).
  2. del «preambolo» o le premesse (con riferimento ai dati d'individuazione dell'illecito amministrativo; con l'indicazione delle generalità degli autori della violazione e degli eventuali obbligati in solido dei fatti commessi, delle norme violate e di quelle punitive);
  3. della «motivazione» (con l'indicazione dei motivi per cui si è ritenuto fondato l'accertamento);
  4. del «dispositivo» (con l'indicazione della somma ingiunta, del termine entro il quale tale pagamento dovrà avvenire e dell'ufficio competente a riceverlo, della facoltà di presentare opposizione all'ordinanza-ingiunzione ed il relativo termine entro il quale l'opposizione è ammessa);
  5. della «sottoscrizione» (firma del provvedimento da parte del titolare dell'ufficio che ha emanato l'atto, nonché luogo di emissione e data).

L'ordinanza deve essere notificata agli interessati; le forme della notifica sono quelle indicate all'art. 14 legge 689/81. Più comunemente, però, viene effettuata tramite il servizio postale a mezzo di «lettera raccomandata» con avviso di ritorno (A.R.), e alla quale l'Autorità sanzionante allega «Ordine di Introito» di pagamento da presentare al competente Ufficio delle Entrate o altro ufficio competente
Oltre gli estremi della violazione, la notifica deve indicare, le modalità con cui può essere effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria e l'obbligo da parte del destinatario di inviare entro «dieci giorni» dal pagamento medesimo, «copia» della ricevuta del versamento all'Autorità amministrativa sanzionante la quale dovrà successivamente chiudere il contesto ed archiviare gli atti.

Non tutti questi elementi sono indispensabili per l'esistenza o comunque per la validità dell'ordinanza-ingiunzione. L'ordinanza-ingiunzione consiste, infatti, in un provvedimento articolato di una "premessa" (nella quale si dà atto delle risultanze del rapporto, dei documenti, delle osservazioni ricevute, degli accertamenti effettuati), in una "motivazione" generalmente succinta e nella "parte dispositiva" vera e propria del provvedimento.

L'atto amministrativo si redige in un unico originale che viene inserito nell'apposito «Registro Ordinanze-Ingiunzione», da cui prende il numero progressivo.