Cause di giustificazione militari e cause di giustificazione comuni applicabili al reato militare
Le cause di giustificazione (o scriminanti) del Codice penale militare sono caratterizzate da una autonoma disciplina e costruite secondo asserite esigenze specifiche dell’ordinamento militare. Interventi del legislatore[1] e della Corte costituzionale, verificatesi in anni recenti, hanno fortemente ridimensionato questo settore, rendendolo meno anomalo rispetto al sistema del diritto penale comune. Basti leggere l’art. 42 c.p.m.p. (difesa legittima) per rendersi immediatamente conto che il legislatore militare opera una rielaborazione dell’istituto, strutturandolo con criteri sensibilmente diversi da quelli seguiti dal legislatore comune: operazione che egli compie, sia pure in minor misura, anche nell’art. 41 c.p.m.p. (uso legittimo delle armi).
Ne deriva la possibilità di raggruppare in "tre categorie" le cause di giustificazione operanti nel diritto penale militare:
- cause di giustificazione previste dal diritto penale comune e operanti nel diritto penale militare senza deroga alcuna e in forza del principio di complementarietà (esercizio di un diritto, stato di necessità, consenso dell’avente diritto);
- cause di giustificazione previste dal diritto penale comune e operanti nel diritto penale militare con deroghe più o meno ampie (difesa legittima, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi);
- cause di giustificazione previste esclusivamente dal diritto penale militare (necessità militare, coercizione diretta).
Gli interventi di cui abbiamo accennato hanno modificato tale impostazione, perché l’adempimento di un dovere è passato dal secondo al primo gruppo e la coercizione diretta è stata abolita; inoltre un intervento della Corte costituzionale ha ridotto le differenze tra difesa legittima militare e difesa legittima comune
Nello studiare le singole scriminanti analizzeremo i singoli istituti secondo un criterio di opportunità pratica, sia per seguire nell’analisi un più chiaro sviluppo logico, sia per evitare inutili ripetizioni. Così, ad esempio, tratteremo della c.d. necessità militare subito dopo l’adempimento di un dovere poiché la prima si presenta come figura speciale del secondo; ad entrambi, però, dovrà precedere la trattazione dello stato di necessità, dal momento che, a prima vista, quest’ultima scriminante parrebbe affine alla c.d. necessità militare.
Parimenti, tratteremo dell’uso legittimo delle armi dopo aver trattato dell’esercizio di un diritto e, quale primo istituto, affronteremo la legittima difesa, che, fra tutte le scriminanti, presenta la struttura più complessa e la disciplina più elaborata.
[1] L’art. 22 Legge 11 luglio 19778, n. 382 ha abrogato l’art. 40 c.p.m.p. (Adempimento di un dovere).