Valutazione della Notizia di reato

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L'art. 347, comma 1 c.p.p. radica l'obbligo di comunicare la notizia di reato in capo alla «Polizia Giudiziaria» e non al singolo Ufficiale od Agente di polizia giudiziaria che l'ha acquisita, dimostrando, in tal modo, di voler fare riferimento all'Ufficio e per esso al suo «Dirigente» e non alle singole persone che, in posizione subordinata rispetto al primo, lo compongono.
Ciò è reso chiaro anche dal fatto che per altre ipotesi, relative all'adempimento di particolari doveri, il Codice ha diversamente disposto, impegnando alla loro esecuzione il singolo Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria.

  • Ad esempio, per l'adempimento dei doveri previsti in caso di arresto o di fermo, dalla disposizione contenuta nell'art. 386 del Codoce che obbliga lo stesso Ufficiale o Agente che ha eseguito la misura precautelare, agli avvisi, alla traduzione ed alla trasmissione del verbale previsti dalla citata norma.

Un ulteriore argomento a sostegno della tesi qui prospettata, emerge dalla lettura dell'art. 389, comma 2 del Codice, che attribuisce al solo Ufficiale di polizia Giudiziaria il potere di liberazione della persona oggetto di misura precautelare, se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se le misure sono divenute inefficaci per il mancato rispetto dei termin i previsti dall'art. 386, comma 3 c.p.p.
La liberazione che può conseguire anche alla “valutazione” della insussistenza della notizia di reato compete, dunque, all'Ufficiale di polizia giudiziaria che ha la funzione di controllo e di prima deliberazione dell'attività di chi è gerarchicamente subordinato (art. 59 c.p.p.). Si tratta di una ulteriore applicazione del principio secondo il quale permane, anche nel nuovo Codice di rito, un rapporto diretto fra chi opera l'arresto in flagranza (e la flagranza costituisce il modo più immediato di acquisizione della notizia di reato) od il fermo e l'Ufficio cui appartiene.
D'altronde, il legislatore ha voluto espressamente evidenziare questo rapporto, prevedendo, con l'art. 120 att. c.p.p., che se l'arresto o il fermo è stato eseguito da Agenti di polizia giudiziaria, a questi incombe l'obbligo di darne immediata notizia all'Ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione previsto dall'art. 389, comma 2 del Codice.
Le indicazioni normative che depongono per l'attribuzione del potere di valutare la sussistenza della notizia di reato al Dirigente dell'Ufficio sono anche coerenti con ragioni d'ordine organizzativo e funzionale, poiché, altrimenti, l'attività dell'Ufficio o Comando si frantumerebbe, inevitabilmente, in una molteplicità di iniziative assunte estemporaneamente da questo o quel dipendente, anche all'insaputa di chi all'Ufficio è preposto, il quale invece, valutata la sussistenza della notizia di reato, oltre a riferirla al Pubblico Ministero, impartirà, prima dell'intervento di questi, le opportune disposizioni in merito all'attività di indagine ancora da svolgere.

  • Da quanto sopra detto emerge dunque che il singolo Ufficiale od Agente di polizia giudiziaria, quando ritiene di aver acquisito una «notizia di reato» dovrà immediatamente comunicarla al "Dirigente dell'Ufficio o Comando". Spetterà a quest'ultimo valutare se effettivamente sussista la notizia di reato e, in caso positivo, riferirla al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 347 c.p.p.

Poiché il potere attribuito al Dirigente è quello di «valutare la sussistenza della noizia di reato» acquisita dai dipendenti Ufficiali od Agenti, in caso di giudizio positivo, il termine della comunicazione all'A.G. previsto dall'art. 347 c.p.p. decorre dalla «acquisizione» della notizia (art. 347, comma 4 c.p.p.) e non da quello in cui il Dirigente dell'Ufficio ne ha «valutato la sussistenza».

  • Ne consegue che, una volta che l'Ufficiale o l'Agente di polizia giudiziaria abbia tempestivamente riferito al Dirigente, ogni responsabilità per l'omissione od il ritardo relativi alla comunicazione al P.M. incombe sul Dirigente medesimo.

Ove la valutazione del Dirigente sia nel senso dell'insussistenza della notizia di reato, non avrà luogo la comunicazione - ex art. 347 c.p.p. - al Pubblico Ministero, ma il Dirigente ben potrà, negli opportuni casi, impartire le disposizioni per lo svolgimento di ulteriori attività volte ad approfondire il fatto in vista della possibile acquisizione degli elementi necessari a configurare la notizia di reato.

La notizia di reato deve ritenersi acquisita quando si siano appresi gli elementi essenziali di un fatto costituente reato anche quando non se ne conosce l'autore.