La difesa legittima militare

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Il Codice penale comune all’art. 52 c.p. dichiara che non è punibile «chi ha commesso un fatto costituente reato perché costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di una offesa  ingiusta da parte di un terzo, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa».

Nei casi previsti dall’art. 614, 1°e 2°comma, sussiste il rapporto di proporzionalità di cui al 1° comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: 

  1. la propria o altrui incolumità;
  2. i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. 

La disposizione del 2° comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale». Il che vuol dire, in altre parole, che contro l’aggressione ingiusta di un diritto proprio (inerente alla persona o alle cose) o altrui (c.d. soccorso difensivo) sipuò reagire anche commettendo fatti costituenti reato. 

I presupposti essenziali per la applicazione della legittima difesa sono due: 

  1. la esistenza di una aggressione ingiusta (contro il diritto)
  2. la esistenza di una reazione legittima (reazione necessaria, proporzione tra difesa e offesa).

L’art. 42 c.p.m.p., stabilisce che: «Per i reati militari, in luogo dell'articolo 52 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

  • Non è punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare, per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
  • Non è punibile il militare, che ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto del titolo terzo, libro secondo, per esservi stato costretto dalla necessità: 
  1. di difendere i propri beni contro gli autori di rapina, estorsione, o sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, ovvero dal saccheggio; 
  2. di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione o alle loro appartenenze, se ciò avviene di notte; ovvero se la casa o l'edificio di abitazione, o le loro appartenenze, sono in luogo isolato, e vi è fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi  

Se il fatto è commesso nell'atto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione, o alle loro appartenenze, e non  ricorrono le condizioni previste dal n. 2 del comma precedente, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a dieci anni; alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da sei a venti anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà».

Le differenze tra l’istituto di diritto comune e l’istituto militare emergono nettissime qualora ci si addentri nell’esame comparativo dei requisiti “dell’aggressione” e di quelli “della reazione” nell’una e nell’altra scriminante.