Procedure di arresto e fermo veicoli: posti di blocco

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L’art. 43, comma 3° C.d.S., l’art. 192 C.d.S. e l’ art. 24 Reg. Es. C.d.S. impongono all’automobilista di doversi arrestare qualora venga intimato il relativo «ordine» da parte dell’Agente accertatore in divisa, ovvero munito di paletta o regolari segni distintivi della propria funzione, secondo quando disposto dagli artt.181, 182 e 183 Reg. Es. C.d.S.

Contrariamente al Codice Penale, che punisce analoghe inottemperanze con l’art. 650, ovvero del Codice della navigazione che per analoghe fattispecie rende applicabile l’art. 1174  (norma amministrativa in bianco depenalizzata), il C.d.S. prevede solo una specifica sanzione amministrativa[1], non considerando quali esimenti eventuali giustificazioni di carattere sanitario esibite al riguardo[2], configurando in taluni casi la fuga dal posto di blocco il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale[3].
In tal caso l’utente può evitare la relativa sanzione solo presentandosi tempestivamente presso un Comando di Polizia, essendo l’omissione di tale presentazione e non anche la delazione dell’effettivo conducente la condizione scriminante per evitare il relativo verbale[4]; ovvero trasmettendo il documento richiesto (patente) a detto ufficio anche a mezzo fax; mentre il segnalare la presenza di posti di blocco ad altri utenti può configurare il reato di “interruzione di pubblico servizio[5].
I segnali che possono fare gli agenti del traffico sono disciplinati dall’art. 43 C.d.S., e dagli artt. 181 e 182 Reg.C.d.S.
In via amministrativa essi sono da qualificare quali “ordini di polizia” cioè un atto amministrativo posto in essere mediante segnali, alla cui inottemperanza si applicano delle sanzioni oltre a responsabilità sia civilistiche che penali per eventuali incidenti stradali causati dall’inosservanza delle segnalazioni medesime.
Analoga norma si applica con gli artt. 1164 e 1174 Cod. nav. per violazioni commesse sul pubblico demanio marittimo a mezzo autoveicoli, laddove in area portuale non risulta applicabile il Codice della Strada.
Pertanto in entrambe le fattispecie l’eventuale violazione è sanzionata soltanto in via amministrativa (essendo stati depenalizzati i relativi articoli del Cod. nav.), contrariamente ad altre fattispecie previste dalle leggi ordinarie che vedono punite penalmente tutte le situazioni in cui la violazione si concretizza in una inosservanza di un ordine dell’Autorità (art. 650 c.p.).
Si rammenta, nfine, come controlli e ispezioni di polizia giudiziaria sui veicoli e i loro occupanti possono essere fatti, oltre che per l’accertamento di tracce di reati, per accertare la presenza a bordo di:

  1. Armi, munizioni o esplosivi e strumenti di effrazione (art. 4 L.152/75);
  2. Stupefacenti o sostanze psicotrope (art. 103 T.U.- D.P.R. 309/90);
  3. Immigranti clandestini (art. 12 comma 9 bis. T.U. Immigrazione).

 

 


[1] Cass. Pen. – Sez. I^ - Sent. n° 3943 del 24.01.08

[2] G.d.P. di Gemona del Friuli – Sent. del 13.10.05 e n° 134 del 20.12.05
[3] Cass. Pen. – Sent. n° 35826 del 01.10.07

[4] G.d.P. di Priverno – Sent. 13.06.06

[5] Cass. Pen.– Sent. n° 6890 del 19.12.07