Medoti di rilevazione delle dimensioni degli echinodermi: riccio di mare

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Sono animali con la pelle spinosa che vivono solo in mare. Sono rappresentanti degli echinodermi la "stella marina" e il "riccio di mare". Hanno un vero e proprio scheletro esterno, il “dermascheletro”, incluso nella pelle e possiedono una simmetria raggiata, cioè a stella. Esternamente il dermascheletro presenta numerose spine, particolarmente vistose in alcune specie (come il riccio di mare).
Gli echinodermi si muovono mediante un particolare sistema di locomozione detto “apparato acquifero”, costituito da un canale circolare in comunicazione con l’estreno tramite una “piastra madreporica” forata e da cinque canali radiali, dai quali partono i “pedicelli ambulacrali” chde sporgono all’esterno e sono muniti di ventosa. La circolazione dell’acqua in questa serie di canali provoca cambiamenti di pressione al loro interno e modificazioni nella forma dei pedicelli che, aderendo al substrato, consentono un lento spostamento dell’animale sul fondale marino.
L’apparato digerente inizia con la bocca, che si trova sulla faccia ventrale dell’animale, quella che poggia sul fondale marino, e termina con l’ano, posto sulla faccia opposta. Lo scambio dei gas respiratori avviene attraverso l’apparato acquifero. Gli echinodermi si riproducono sessualmente e sono ovipari.
Per quanto riguarda il “riccio di mare“, la sua pesca è consentita esclusivamente in apnea e solo manualmente nel periodo da Gennaio ad Aprile e da Luglio a Dicembre (fatte salve le Leggi regionali ed i regolamenti locali).
Il pescatore subacqueo professionale non può raccogliere più di 1.000 (mille) esemplari al giorno (Decreto 7 luglio 1995 “Disposizioni per la pesca del riccio di mare”, art.1, n. 2 e art. 2, n. 1)[1].

 

La taglia minima di cattura del riccio di mare non può essere inferiore a 7 centimetri di diametro totale compresi gli aculei.

 

 

  


[1] Decreto 7 luglio 1995 (Disposizioni per la pesca del riccio di mare)

Art. 1 (Oggetto e sfera di applicazione) :

  1. E' consentita la pesca professionale del riccio di mare con la sola utilizzazione dei seguenti attrezzi da raccolta: asta a specchio e rastrello.
  2. I pescatori subacquei professionali, di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1986, possono effettuare la pesca di cui al comma 1 in immersione e solo manualmente.
  3. La pesca di cui al comma 1 è, altresì, consentita ai pescatori sportivi in apnea solo manualmente.

Art. 2 (Limiti di cattura):

  1. I1 pescatore professionale non può catturare giornalmente più di 1.000 (mille) esemplari.
  2. I1 pescatore sportivo non può catturare giornalmente più di 50 (cinquanta) esemplari.

Art. 3 (Diametro minimo di taglia):

  1. La taglia minima di cattura del riccio di mare non può essere inferiore a7 centimetri di diametro totale compresi gli aculei.

Art. 4 (Limiti temporali):

  1. La pesca professionale e sportiva del riccio di mare è vietata nei mesi di maggio e giugno.