Reiterazioni delle violazioni

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Tale disposizione è stata introdotta dall’art.8 bis della L. 689/81 così come modificato dall’art. 94 del D.Lgs. 507/99, che ha introdotto il concetto di «recidività reiterata», che si pone in essere quando il contravventore commette una violazione della stessa indole nei 5 anni successivi alla prima, se accertate con un edimento esecutivo (es. Ordinanza-ingiunzione non opposta, convalida Ordinanza con Sentenza del Giudice, ecc.), salvo che il contravventore si sia avvalso del pagamento in misura ridotta, che assume ex lege solamente fini liberatori a favore del contravventore.
Trattasi cioè della stessa disposizione o di diverse disposizioni le quali – per la natura dei fatti o le modalità della condotta - presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni (es. in materia di circolazione stradale, pesca, diporto, ecc.).

Si avrà invece “reiterazione specifica” quando risulta violata la medesima disposizione.
Assume pertanto la massima importanza - alla luce di quanto disposto dall’art.10 della L. 689/81 – l’accertamento della recidività del contravventore, onde consentire al Capo del Compartimento o Prefetto di procedere ad una opportuna graduazione della sanzione inflitta.