art. 24 Legge 689/81 (Connessione obiettiva con un reato)

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L’ipotesi dell’art. 24 della Legge 689/81 (Connessione obiettiva con un reato) prevede che: "...qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa".
Se ricorre tale ipotesi, il Verbale di cui all’art. 17 cit. legge è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell’art. 14, all’Autorità Giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta […]".

La connessione di cui parliamo si verifica, in genere, nei casi in cui coincidono parzialmente o totalmente i comportamenti ritenuti illeciti nell’ambito del diritto penale e in quello del diritto amministrativo.

  • Come è il caso, ad esempio, di “lesioni colpose” commesse per violazione di una norma del Codice della strada: eccesso di velocità, inosservanza di segnalazioni semaforiche, mancata precedenza, mancato arresto allo stop; ovvero del Codice della navigazione o del Codice della Nautica da diporto: omesso rispetto di distanze di sicurezza, e simili.

La connessione sopra descritta vale a spostare la competenza a favore del «Giudice penale» solo nel caso in cui non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della L. 689/81.
Esiste, in genere, la fattispecie contemplata dall'art. 24 della legge n. 689/81, qualora la cognizione di un illecito influisce sulla cognizione e prova di un altro illecito entrambi commessi in occasione di una infrazione attuata da un singolo soggetto attivo.
Quando si verifica tale connessione in quanto l'esistenza di un reato dipende dall'accertamento di una violazione non costituente reato (per esempio, illecito amministrativo), e per questa non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, la competenza a decidere sulla violazione amministrativa, è attribuita al Giudice penale competente a conoscere del reato commesso.
Ovviamente non è possibile indicare anticipatamente tutti i casi nei quali detta connessione potrà esistere

  • A titolo di esempio, ci si potrà trovare in presenza di connessione allorquando l '«accertamento della misura delle maglie delle reti da pesca (=illecito amministrativo)» sia collegato alla concomitante circostanza dell'«uso di dette reti per la pesca di frodo (=illecito penale)».

In tale ipotesi il Giudice penale è competente a decidere anche sulla «violazione amministrativa connessa». Non è, pertanto, necessario che, al ricorrere di tale ipotesi, l'accertatore provveda ad eseguire nei modi rituali la contestazione o notifica dell'illecito amministrativo, il quale per effetto del richiamato art. 24, andrà segnalato unitamente al fatto penale, alla competente "Procura della Repubblica presso il Tribunale".
Non appare poi possano sorgere particolari difficoltà attuative nel caso si debba operare contestualmente all'accertamento dell'illecito, anche il "sequestro" che, per effetto della connessione, dovrebbe riguardare esclusivamente l'aspetto penale piuttosto che quello amministrativo.