La norma giuridica: caratteri

Versione stampabileVersione stampabile

Il diritto oggettivo[1] è costituito da un «sistema di comandi», detti norme giuridiche fra loro coordinate (ordinamento) che danno un ordine alle attività umane.

Le norme giuridiche, secondo la dottrina prevalente, presentano i seguenti "caratteri":

  1. generalità: esse, poiché abbracciano una generalità di casi (es. art. 575 c.p.: "Chiunque cagiona la morte di un uomo.....")  si rivolgono alla generalità dei consociati e di quanti, cittadini stranieri, si trovano a soggiornare nel nostro Paese;
  2. astrattezza: esse prendono in considerazione dei casi astratti ("fattispecie astratte"), a cui dovranno ricondursi tutti i casi concreti che presentino gli stessi caratteri previsti dalle fattispecie astratte;
  3. novità: ogni norma regola una situazione o un comportamento non disciplinati precedentemente, o disciplinati in modo diverso;
  4. coercibilità: le norme giuridiche possono essere applicate anche contro la volontà del soggetto che dovrebbe osservarle; si dice che sono «indefettibili» (questa caratteristica la distingue dalle norme morali, religiose, di cortesia, ecc. che non sono coercibili);
  5. positività: le norme giuridiche, per operare, devono essere state poste in essere espressamente dal legislatore.

Le norme positive (o il c.d. diritto positivo) sono, appunto, le norme create dal legislatore secondo le regole stabilite dallo stesso ordinamento per la loro emanazione.

 


[1] Secondo la definizione dello Scuto è il complesso delle norme che regolano, insiene all'organizzazione della società umana, le azioni dell'uomo nella vita sociale e che sono imposte dall'autorità dello Stato per garantire i singoli individui e la collettività nel raggiungimento dei loro fini. Esso, in termini più semplici, è "norma agendi", cioè norma dei rapporti sociali da uomo a uomo imposta e fatta valere dall'autorità dell Stato come regola di vita.