Regole sulla pesca sportiva-ricreativa

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Nell’intero perimetro della Riserva (80.000 ettari) la frequentazione è libera e autorizzata nel rispetto della tranquillità dei luoghi (divieto di nuocere a fauna e flora, sbarcare con veicoli a motore e lasciare immondizia).

Sono vietati: l’introduzione di specie non domestiche, la caccia nello stagno e nel golfo di Ventilegne.

La pesca sportiva-ricreativa e la pesca professionale sono sottoposte alla regolamentazione

Non è consentita la pesca subacquea.

E’ vietato lo sbarco, anche a piedi, sulle isole Piana, Ratino, Porraggia, Sperduti e sugli isolotti annessi all’isola di Lavezzi.

N.B.:   L’Isola di Cavallo è privata, è controllata da vigilanza privata e non è possibile recarvisi o sbarcare liberamente .

Le nuove misure sulla pesca sportiva e ricreativa, introdotte con Ordinanza del Prefetto della Corsica, rispondono sostanzialmente alle necessità di garantire una maggiore tutela per la pesca e di evitare, per le specie ittiche, effetti negativi derivanti da un prelievo che negli ultimi anni si è fatto sempre più massiccio a causa dell’evoluzione delle tecniche di questo genere di pesca.

Tra le nuove disposizioni, sono da segnalare in particolare:

  1. l’introduzione di un limite giornaliero al prelievo, pari a 5 chilogrammi a pescatore[1] (ad esclusione di calamari, gronghi, perchie e murene);
  2. l’individuazione di tre nuove zone di protezione – due delle quali ubicate attorno all’Arcipelago dei Lavezzi, mentre una terza area di protezione situata ad est delle Isole Cerbicali, per 3.500 ettari complessivi – nelle quali è proibito lo svolgimento di qualsiasi genere di pesca sportiva e ricreativa, e che si aggiungono a quelle già esistenti a “tutela rafforzata” (contrassegnate nelle cartine della Riserva dal colore verde – in cui già vigevano vincoli alla pesca ricreativa e in particolare il divieto di pesca subacquea e al palamito, e a quelle a “tutela integrale” (contraddistinte dal colore rosso).
  3. l’obbligo di tagliare immediatamente il lembo inferiore della pinna caudale (coda) di 24 specie;
  4. il divieto di pesca di esemplari sotto taglia, prescrizioni il cui rispetto è obbligatorio su tutto il territorio francese (rispettivamente Arrêté ministeriale del 17 maggio 2011, e del 15 luglio 2012).

Altrettanto importante è la norma che comporta l’obbligo di presentare all’Office de l’environnement de la Corse (OEC), ente gestore della Riserva naturale delle Bocche di Bonifacio, un’apposita “dichiarazione” per la pesca sportiva e ricreativa: chiunque desideri dedicarsi a questo tipo di attività ricreativa all’interno dell’Area protetta corsa dovrà perciò essere munito dell’attestazione rilasciata dall’OEC.

Attenzione !

Per non incorrere in possibili sanzioni la “dichiarazione” dovrà essere conservata da ogni pescatore ricreativo e presentata, a richiesta, al personale della Riserva o alle Forze dell’ordine francesi.

  • L’Art. 7 lettera d) del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, vieta di pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle “autorizzazioni” rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana.
  • L’Art. 8 del citato D.lgs. (Pene principali per le contravvenzioni) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 7, comma 1, let d).

 

Isola di Cavallo - Spiaggia "Zeri"

 

 


[1] Il vincolo dei 5 chilogrammi massimo di pescato per pescatore – sono del tutto identiche a quelle già in vigore sin dal 2007 nel Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, giacché obiettivo per il medio e lungo periodo è infatti l’armonizzazione delle regole per la fruizione delle due aree protette gemelle, divise da poche miglia nautiche.