Disposizioni in materia di Giustizia e Disciplina

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I Comandi/Enti che abbiano alle proprie dipendenze militari sottoposti a procedimento penale presso l’Autorità Giudiziaria ordinaria, "per delitti dolosi di particolare gravità" oppure, presso l’Autorità Giudiziaria militari  "per reati puniti con la reclusione militare superiore nel massimo a 6 mesi", possono avanzare proposta a «Persomil» perché gli stessi siano trasferiti o comunque sbarcati.

A conclusione del procedimento penale, l’Alto Comando competente dovrà acquisire copia integrale della sentenza passata in giudicato  e procedere all’accertamento della sussistenza o meno di comportamenti del militare passibili di sanzioni disciplinari di Stato o di corpo.

Sono soggette al vaglio disciplinare le seguenti sentenze penali: 

  • di condanna;
  • di assoluzione, escluse quelle per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste;
  • di proscioglimento per amnistia, prescrizione

La "valutazione disciplinare" dell’Alto Comando potrà concludersi:

  1. con la decisione di sottoporre il militare a procedimento disciplinare per l’eventuale inflazione di una sanzione disciplinare di Stato (escluso i comuni per i quali è prevista una sanzione di corpo); 
  2. con la decisione di interessare il Comandante di Corpo per una eventuale punizione disciplinare di corpo[1] ;
  3. senza l’adozione di alcun provvedimento. 

 N.B.

  • Il militare chiamato a comparire, quale testimone o imputato, in stato di libertà, di fronte all’Autorità giudiziaria militare, è tenuto a presentarsi in uniforme;
  • Il militare che deve presentarsi in veste di testimone o imputato di fronte all’Autorità giudiziaria ordinaria indosserà l’abito civile.

 


[1]  Sospensione disciplinare dall’impiego; sospensione disciplinare dalle funzioni del grado; perdita del grado per rimozione