Procedimento per l'applicazione del "Sistema di punti" per infrazioni gravi alla Licenza di pesca

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Il Decreto 29 febbraio 2012 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (GU n. 105 del 7 maggio 2012 ) ha definito modalità, termini e procedure per l'applicazione del «Sistema di punti per infrazioni gravi alla Licenza di pesca», ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.lgs.n. 4/2012.

Nel caso di accertamento di una infrazione grave costituente illecito amministrativo di cui di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), e t) del citato D.lgs., gli Organi addetti al controllo, oltre a contestare l’infrazione elevando “Verbale” al Comandante della nave da pesca, notificano altresì al  titolare della Licenza di pesca del peschereccio interessato anche il  “Verbale” relativo  all'applicazione  dei  punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del D.lgs, n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli  atti al Capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.

Nell’ipotesi che gli Organi addetti al controllo accertano condotte che costituiscono reato di cui all'art. 7, comma 1, a), c) e g) del  D.lgs. n. 4/2012, notificano al titolare della licenza di pesca del peschereccio interessato, il “Verbale” relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al Capo del  compartimento  marittimo competente in base al luogo della commessa violazione. Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del Verbale relativo all'applicazione dei punti, gli interessati possono far pervenire al competente Capo del compartimento «scritti difensivi» e documenti, nonché chiedere di essere sentiti dal medesimo (= richiesta di audizione). Il Capo del  compartimento, sentito  l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati oppure comunque decorsi i termini dei trenta giorni, ritenuto fondato l'accertamento, dispone, con “provvedimento motivato l'assegnazione dei punti”, altrimenti emette “provvedimento motivato di archiviazione” degli atti. In  entrambi  i  casi, il provvedimento motivato è  notificato all'interessato nei termini di legge e ne è trasmessa copia all'Ente accertatore.

Il Capo del compartimento, nel caso emetta “provvedimento di assegnazione di punti”, ne  trasmette  copia  alla Direzione Generale della Pesca Marittima e  dell'Acquacoltura e, se diverso, all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio. L'Ufficio di iscrizione della nave da pesca annota senza ritardo sul “Registro di iscrizione” del peschereccio gli estremi del provvedimento di assegnazione dei punti ed il numero dei punti assegnati e ne dà comunicazione al Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP) ed alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura. Ove rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento dei punti di cui all'art. 16, comma 1 del D.lgs. n. 4/2012[1],notifica all'interessato il relativo atto di accertamento, precisando il “periodo di sospensione” previsto in relazione al numero di  punti accumulati, ne dà comunicazione alla Direzione Generale della  Pesca Marittima  e  dell'Acquacoltura e, se diverso, al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio. Di contro, ove detto Ufficio rilevi che la violazione commessa comporta il raggiungimento  dei punti di cui all'art. 16, comma 3 del D.lgs. n. 4/2012[2],notifica all'interessato il relativo atto di  accertamento e, se diverso, ne dà comunicazione al Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di  iscrizione del  peschereccio ed alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura.

Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali (12 miglia) la competenza a ricevere il rapporto è il Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.

  • Trasferimento di proprietà del peschereccio

In caso di trasferimento di proprietà del peschereccio, il titolare della Licenza all'atto di trasferimento è tenuto a produrre l'attestazione relativa al numero di punti assegnati rilasciata dall'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio.

 


[1] Art. 16, comma 1 (Sospensione e revoca definitiva della licenza) - L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 36, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 54, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 72, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di un anno.

[2] Art. 16, comma 3. L'accumulo di 90 punti sulla Licenza di pesca comporta la revoca definitiva della licenza di pesca.