Affini alle Forze Armate

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Tra le categorie di soggetti "estranei" alle Forze Armate rientrano altresì gli "Affini alle Forze Armate" (art. 10-14). Appartengono alla categoria le persone che si trovano in posizioni intermedie tra appartenenza ed estraneità alle Forze Armate e sono soggette alla legge penale militare, sulla base di una certa affinità con gli appartenenti alle Forze Armate, limitatamente ai casi di imbarco, servizio presso unità dislocate fuori del territorio nazionale e mobilitazione. 

Rientrano in questa categoria: 

  1. assimilati ai militari
  2. iscritti ai Corpi civili militarmente ordinati 

Tra gli “assimilati ai militari” rientrano quei soggetti, pur non essendo militari, appartengono a categorie che la legge considera simili a quella dei militari. Si tratta non di una semplice assimilazione di rango, avente carattere meramente onorifico (come avviene per il personale civile del Ministero della Difesa), bensì di una assimilazione di status, attributiva di determinati doveri propri dei militari.

  • Tipica categoria di assimilati, ad esempio, è quella dei “cappellani militari”.

Vengono inoltre considerati assimilati i soggetti che, essendo colpiti dalla indegnità di appartenere alle Forze Armate, sono assegnati a speciali reparti di adattamento per compiervi servizio a vantaggio delle forze stesse (art. 5 Legge 12 giugno 1935, n. 1116). 

Gli “iscritti ai corpi civili militarmente ordinati”, sono formazioni istituite per fini essenzialmente civili ovvero comuni, non militari, ma dotate di un ordinamento interno di carattere militare (cioè non arruolamenti, quadri, rapporti gerarchici, vincoli disciplinari analoghi a quelli delle Forze Armate), pur senza appartenere al consorzio militare.

  • Si pensi, ad esempio, al Corpo dei Vigili del Fuoco; agli iscritti nei ruoli del Corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze Armate, della Croce Rossa italiana (art. 29 R.D. 10 febbraio 1936, n. 484); nei ruoli dell’Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (art. 4 Legge 4 gennaio 1938, n. 23), sempreché in servizio, nei casi previsti dalle rispettive leggi speciali e per i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare. 

Essere “militarmente ordinato” è cosa diversa dall’essere “militarizzato”, poiché la militarizzazione attribuisce realmente natura militare e pertanto assoggetta il corpo all’ordinamento militare; ed è cosa diversa dall’essere assimilato a militare, poiché l’assimilazione fa acquisire soltanto alcuni attributi dello stato militare. Ci sono, è vero, corpi civili militarmente ordinati che in date circostanze (ad esempio, mobilitazione) vengono militarizzati (come ad esempio per il corpo dei Vigili del Fuoco) [1]

La categoria dei corpi civili militarmente ordinati comprende oggi il Corpo dei Vigili del Fuoco (Legge 13 maggio 1961, n. 469), il Corpo delle Guardie forestali (D. Lgs. 123 marzo 1948, n. 804), la Polizia di Stato (Legge 1° aprile 1981, n. 121), il Corpo della Polizia Penitenziaria (Legge 15 dicembre 1990, n. 395). 

Secondo l’art. 10 c.p.m.p., la legge penale militare si applica  agli assimilati ai militari e ai corpi civili militarmente ordinati: 

  1. nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali;
  2. per i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare. 

La legge penale militare (art. 11), in base ad espressa statuizione legislativa viene estesa ad altre categorie di estranei alle Forze Armate: 

       ► ai piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i reati che, rispetto ad essi, sono preveduti dal Codice: 

  • pilota che cagiona la perdita, ovvero l’investimento, l’incaglio o l’avaria della nave (art. 252);
  • pilota che abbandona la nave (art. 253);
  • pilota che rifiuta, omette o ritarda di prestare servizio (art. 254);
  • pilota che induce in errore il comandante (art. 256);
  • perdita, investimento, avaria o abbandono di un aeromobile (art. 256);
  • reati di comandanti di navi mercantili o aeromobili civili (art. 257);
  • rifiuto di assistenza a nave o aeromobile militare (art. 259).

       ► ad ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare[2], dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino all’atto di sbarco regolare, ovvero nel caso di perdita della nave o dell’aeromobile, fino allo scioglimento dell’equipaggio; 

      ► a tutti gli estranei alle Forze Armate che concorrono a commettere un reato militare, nonché, per certi reati militari tassativamente indicati, a qualsiasi estraneo, anche a prescindere da un suo concorso con un militare (art. 14 c.p.m.p.). 

 


[1] La legge 13 maggio 1961, n. 469, che contiene il nuovo ordinamento del corpo, ribadisce il carattere civile del corpo stesso (art. 9) e ne prevede la militarizzazione sia nel caso di mobilitazione generale o parziale, sia nel caso di gravi calamità pubbliche che richiedono speciali interventi per la protezione della popolazione (art. 18).

[2] Agli effetti della legge penale militare, sono navi militari e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle Forze Armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.