Dati relativi all’Armatore

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I dati che individuano l’impresa armatrice che esercita l’attività di pesca con l’unità a cui la Licenza si riferisce sono:

  1. il comune, ove ha sede l’impresa;
  2. la provincia;
  3. l’indirizzo;
  4. la Capitaneria di porto, presso la quale l’impresa è iscritta nel pertinente Registro delle imprese di pesca (R.I.P.);
  5. il numero e la parte del predetto Registro.

Qualora dovesse intervenire una variazione dei suddetti elementi, è necessario che l’armatore chieda l’aggiornamento della Licenza di pesca all’Amministrazione centrale, tramite l’Autorità marittima competente che provvede a trasmettere la documentazione da cui risultano le variazioni dei dati al Ministero e ad emettere, nelle more dell’aggiornamento della Licenza di pesca rettificata, un'attestazione provvisoria al fine di consentire all’interessato di continuare a pescare.
L’Amministrazione, dopo aver eseguito l’istruttoria di competenza, provvede al rilascio di una nuova Licenza di pesca.
Se la variazione è riferita al trasferimento della sede dell’impresa armatrice in altro compartimento marittimo, variando la Capitaneria di porto, il numero e la parte del Registro delle imprese di pesca, la stessa, sempre per il tramite dell’Ufficio ove è iscritta l’unità, trasmette la prescritta documentazione all’ufficio licenze che provvede alla stampa di una nuova Licenza di pesca.
Nel caso in cui si verifichi soltanto un mutamento di indirizzo o di sede (comune e provincia) dell’impresa armatrice nell’ambito dello stesso Compartimento marittimo, l’Ufficio marittimo di iscrizione provvede direttamente a riportare l’avvenuta variazione sulla Licenza di pesca e a darne successiva comunicazione all’ufficio licenze della Direzione Generale mediante l’invio di una copia del documento modificato. L’ufficio licenze provvede ad aggiornare l’archivio elettronico senza procedere alla stampa di una nuova Licenza.