Distinzione dei reati militari

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Il Codice penale militare di pace distingue i reati in: 

  1. reati esclusivamente militari
  2. reati non esclusivamente (obiettivamente) militari 

Secondo l’art. 37, 2° comma c.p.m.p. «è reato esclusivamente militariquello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, nemmeno in parte, previsto come reato della legge penale comune». 

E la non-previsione da parte di norme comuni sta ad indicare che l’interesse tutelato dalla norma incriminatrice è un interesse esclusivamente militare.

  • Si pensi ad esempio, alle norme relative ai reati di violata consegna (artt. 118-124 c.p.m.p.), di mancanza alla chiamata (artt. 151-153 c.p.m.p.), di diserzione (artt. 148 e 150 c.p.m.p.), di forzata consegna (art. 140 c.p.m.p.).

In particolare (art. 118-124 c.p.m.p.): 

  • Commette il reato di diserzione, il militare che, allontanatosi dalla caserma in libera uscita, vi fa ritorno dopo una assenza comprendente cinque giorni interi.
  • Commette il reato di violata consegna, il militare in servizio di sentinella che si allontana dal suo posto o il militare in servizio di sentinella che, in contrasto con le prescrizioni della consegna, si mette a fumare ovvero si addormenta.
  • Commette il reato di forzata consegna, militare che, nonostante il divieto espressamente oppostogli da altro militare in servizio di guardia, esce dalla porta carraia.

 

Accanto alla categoria dei reati esclusivamente militari si delinea per contrapposto la categoria comprendente tutti quei reati militari i cui elementi materiali costituitivi sono in tutto o in parte puniti dalla legge penale comune (peculato militare, che ha il suo corrispondente nel peculato comune, furto militare, che ha il suo corrispondente nel furto comune, ecc.).

Il Codice tace e si astiene da definizioni in merito: ma la dottrina ha ritenuto di indicare questa seconda categoria con l’espressione «obiettivamente militari». Detta categoria è caratterizzata dal fatto che i reati in essa compresi ledono o mettono in pericolo «interessi comuni» oltreché «interessi militari», e quindi sono tutti reati “plurioffensivi”, in quanto offendono contemporaneamente più interessi protetti.

  • Si pensi ad esempio, ai reati di insubordinazione con violenza (artt. 186-187 e 190 c.p.m.p.) o con minaccia o ingiuria (artt.189-190 e 196 c.p.m.p.), i quali offendono non soltanto l’interesse militare «disciplina», bensì anche «incolumità, sfera psichica» (onore, prestigio e reputazione del superiore) ponendo in essere comportamenti che sono già di per sé puniti dal codice penale comune come reati di percosse, lesioni, omicidio, minaccia, ingiuria, resistenza a Pubblico Ufficiale.

Le norme che prevedono i reati obiettivamente militari sono speciali rispetto alle norme incriminatrici che prevedono i corrispondenti reati comuni: il rapporto tra le due categorie di norme è regolato dall’art. 15 c.p.

 

Riassumendo,possiamo dire che vi sono reati che sono autonomamente previsti dalla legge penale militare e che contengono intere fattispecie (o elementi di fattispecie) di reati comuni. 

  • Si pensi ad esempio, all’insubordinazione che contiene la fattispecie della ingiuria o della minaccia o delle lesioni o dell’omicidio; il furto militare che contiene la fattispecie del furto comune: essi hanno, cioè, ad oggetto interessi militari ed interessi comuni (interesse non esclusivamente militare).

E vi sono reati che vengono considerati in tutto o per tutto reati militari perché lesivi di un interesse «esclusivamente militare» e che non trovano riscontro nella legge penale comune. La distinzione tra reati elusivamente militari e obiettivamente militari non è una distinzione puramente accademica, fatta solo per il gusto di astrarre geometrie concettuali. 

E’ una distinzione che ha una sua concreta rilevanza pratica: 

  • vedremo in seguito come l’art. 48 n. 1 c.p.m.p. preveda una circostanza attenuante (eccesso di zelo) configurabile soltanto nei reati esclusivamente militari; 
  • al reato esclusivamente militare si applica l’attenuante della gravità del fatto quando il militare colpevole non ha ancora compiuto, alla data del crimine, 30 giorni di servizio di leva (“attenuante del servizio breve” - art. 48, 2 comma. c.p.m.p.); 
  • l’art. 214 c.p.m.p. estende il reato di istigazione a commettere reati militari anche ai militari in congedo illimitato quando l’istigazione si riferisca, tra l’altro, a reati elusivamente militari; 
  • la distinzione in esame può presentare una rilevanza in tema di pericolosità sociale; 
  • analoga rilevanza la distinzione presenta ogni qualvolta il legislatore, nel formulare le singole norme incriminatrici, deve scegliere la pena da comminare, optando per una pena militare o per una pena comune; 
  • solitamente, poi, i trattati di estradizione non contemplano i reati esclusivamente militari; 
  • talvolta i decreti di amnistia e indulto contengono disposizioni particolari per taluni reati esclusivamente militari.