Limiti e divieti

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  • La pesca subacquea professionale, è ammessa esclusivamente «in apnea» (artt. 128 e 128 bis del Regolamento).
  • E’ consentito l’uso di «apparecchi ausiliari di respirazione» (=bombole ed erogatore) solo per la pesca:
  1. del corallo
  2. dei molluschi
  3. dei crostacei

Tale pesca può essere effettuata esclusivamente mediante l’uso di (art. 9 D.M. 20/10/1986):

  1. coltelli
  2. retini
  3. rastrelli speciali
  • Per quanto riguarda il «riccio di mare», la sua pesca è consentita esclusivamente in apnea e solo manualmente nel periodo da Gennaio ad Aprile e da Luglio a Dicembre.
    Il pescatore subacqueo professionale non può raccogliere più di 1.000 (mille) esemplari al giorno (Decreto 7 luglio 1995 “Disposizioni per la pesca del riccio di mare”, art.1, n.2 e art. 2, n. 1). La taglia minima di cattura del riccio di mare non può essere inferiore a 7 centimetri di diametro totale compresi gli aculei.
    Parlando di limiti di cattura, occorre ricordare che anche per il pescatore subacqueo professionale valgono le Misure Minime delle prede fissate dalla legge nazionale e comunitaria per tutti i tipi di pesca.
  • È consentita la pesca subacquea professionale di «molluschi bivalvi» a pescatori in possesso di specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi sia in apnea che mediante uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Il Capo del Compartimento marittimo autorizza la raccolta dei molluschi bivalvi, ad esclusione delle vongole, fissando una quota giornaliera. La raccolta può avvenire esclusivamente con le mani e in apnea (D.M. 2/08/2006).
  • L’autorizzazione ai subacquei professionali per l’utilizzo dell’attrezzo «Raschietto per mitili» è rilasciata annualmente dalla Capitaneria.

► Obbligo di segnalazione

Sostanzialmente, è l'obbligo principale imposto al pescatore subacqueo. Data la sua importanza, riportiamo l'articolo di legge per intero:
Art.
130 del Regolamento: "Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere messa issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione".

 

Boa Atoll

 

L'articolo del Regolamento (art. 128 ter, introdotto con l'art. 3 del D.M. 1 Giugno 1987 n. 249) consente ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei professionali, di trasportare sul mezzo nautico il fucile subacqueo ed una bombola ad aria compressa di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca.
Se utilizzate navi di appoggio, queste vanno regolarizzate come unità da pesca professionale.