Esercizio della pesca professionale

Versione stampabileVersione stampabile

L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale è subordinato all'iscrizione degli interessati nel «Registro pescatori professionali marittimi», istituito presso le Capitanerie di Porto.

  • ll Registro è diviso in «due parti» (art. 32 Reg. 1639/68):
  1. nella Prima parte sono iscritti «quanti esercitano la pesca a bordo di navi»;
  2. nella Seconda parte sono iscritti «quanti esercitano la pesca senza imbarco o negli impianti da pesca».

Possono, altresì, ottenere l’iscrizione nella Prima parte del Registro, quanti intendono esercitare «promiscuamente» le due forme di attività.

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di esecuzione alla Legge sulla pesca non può ottenere l'iscrizione nel Registro, Parte Prima:

  1. chi non è iscritto nelle matricole della Gente di Mare;
  2. chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  3. chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno;
  4. chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti contravvenzione[1]
  5. chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente.

Per ottenere l'iscrizione nel registro, Parte Seconda, oltre a quanto previsto nei punti 2), 3), 4) e 5), è necessario essere iscritti almeno nelle matricole della Gente di Mare di «terza categoria».
Il Capo del Compartimento può in ogni momento verificare che l'iscritto nel Registro dei pescatori non eserciti in maniera stabile e continuativa altra attività professionale (ad esempio, dal Mod. 740).
I requisiti e le condizioni per iscrizione nel Registro si provano con il «titolo matricolare» (=Libretto di Navigazione e Foglio di Ricognizione) e con il «Certificato generale del casellario giudiziale» richiesto d’ufficio, al Tribunale competente, dall'Autorità marittima che procede all'iscrizione oltre al «Codice fiscale» (art. 36 Reg. 1639/68). L'iscrizione avviene presso la Capitaneria di Porto nella cui circoscrizione è il «domicilio» del pescatore professionale. Per coloro che sono in possesso dei “Titoli” e delle “Specializzazioni professionali” per la pesca, l'iscrizione si effettua con la relativa qualifica.

 

 


[1] Con legge n. 381/1988 i reati-delitti sulla pesca sono stati ridotti a reati-contravvenzione.