Attività di polizia di frontiera

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Il Regolamento CE n° 562/2006 emanato in data 15.03.06 prevede alcuni compiti di "Polizia di Frontiera" in capo all’Autorità Marittima, laddove non vi sia la c.d. “Guardia di Frontiera” (cioè Ufficio di Polizia di Frontiera per l’Italia).
Tali attività, classificabili quali attività di Polizia Amministrativa connesse alle operazioni di ingresso di stranieri nel territorio nazionale, sono specificate in alcune disposizioni del suddetto Regolamento, e precisamente:

  1. Il paragrafo 3.1.2. stabilisce che il Comandante della nave (ovvero l’agente marittimo raccomandatario) stili in duplice copia l’elenco passeggeri ed equipaggio da consegnare all’arrivo alla Guardia di Frontiera o, per motivi di forza maggiore, all’Autorità Marittima competente, che a sua volta la consegnerà alla Polizia di Frontiera;
  2. Il paragrafo 3.1.5. prevede che il comandante della nave comunichi la partenza della stessa all’Autorità Marittima, qualora non sia possibile avvertire la Guardia di Frontiera;
  3. Il paragrafo 3.2.6. dispone che le persone a bordo di unità da diporto provenienti da un paese terzo ed approdate in un porto non classificato quale “valico di frontiera” debbano avvisare l’Autorità Portuale, che provvede ad infornate il più vicino posto di Polizia di Frontiera ed al quale consegnerà l’elenco dell’equipaggio;
  4. Il paragrafo 3.2.7. decreta infine che all’atto delle verifiche debba essere consegnato all’Autorità Marittima del porto di ingresso e di uscita un documento contenente le caratteristiche tecniche dell’imbarcazione, nonché l’elenco delle persone a bordo della stessa.

Si rammenta infine l’onere posto a carico del vettore marittimo dall’art.10 comma 3° del T.U. 286/98 che dispone come “ il vettore aereo o marittimo è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l’ingresso nello Stato, riferendo alla Polizia di frontiera dell’eventuale presenza di stranieri irregolari a bordo dei mezzi di trasporto
Analoga disposizione è disposta a carico di chi “assume lo straniero alle proprie dipendenze” senza darne conoscenza entro 24 ore all’Autorità di P.S. (art. 7 T.U. 286/98).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito come costituisce comunque reato agevolare il transito dei clandestini nel territorio nazionale,anche se gli stessi siano solo di passaggio perché diretti in altri paesi UE, così sanzionando penalmente anche il semplice valico di frontiera anche se non finalizzato alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale (Cass. Pen. – Sent. n° 6398 del 08.02.08).