La fase del giudizio

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Il momento centrale del giudizio è costituito dal «dibattimento» che si svolge pubblicamente (artt. 471 e ss. c.p.p.) e del quale l'«istruzione dibattimentale» (artt. 496-515 c.p.p.) rappresenta il momento centrale.
Poiché il Giudice giunge al dibattimento senza avere preventiva conoscenza dei risultati delle indagini in precedenza svolte dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria è questa la sede nella quale, con il rispetto del principio dell'oralità,
deve nascere la prova sulla quale l'Organo giurisdizionale dovrà fondare la propria decisione.
La formazione della prova avviene attraverso il meccanismo dell' «esame incrociato» (al quale, peraltro, l'imputato può essere sottoposto solo se vi consente o ne fa richiesta: art. 208 c.p.p.) delle parti, dei testimoni, periti e consulenti tecnici ad opera del Pubblico Ministero e dei difensori.

  • Secondo il principio generale fissato dall'art. 498 c.p.p. «...le domande sono rivolte direttamente da Pubblico Ministero o dal difensore che ha richiesto l'esame» (esame diretto) e, successivamente «...altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame» (controesame).

Nel corso dell'esame, ma solo dopo che il soggetto che vi è sottoposto abbia già deposto su un fatto o una circostanza, il Pubblico Ministero o il difensore possono procedere alle opportune «contestazioni» servendosi delle dichiarazioni precedentemente rese dal soggetto e contenute nel fascicolo del Pubblico Ministero (artt. 433, 500, 503 c.p.p.).
E' tuttavia da tener presente che, in linea generale ed in base al principio secondo cui la «la prova deve formarsi oralmente» ed attraverso la dialettica partecipazione del Pubblico Ministero e del difensore, «la dichiarazione utilizzata per la contestazione anche se letta dalla parte, non può costituire prova dei fatti in essa affermati», ma «può essere valutata dal Giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata» (artt. 500, commi 3 e 503, comma 4 c.p.p.).
Solo eccezionalmente talune dichiarazioni in precedenza rese, e dopo essere state utilizzate per le contestazioni, sono acquisite al fascicolo per il dibattimento diventando così «prove» che il Giudice può senz'altro utilizzare per la decisione.
Si tratta, per quanto riguarda la Polizia Giudiziaria, delle dichiarazioni assunte «...nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nella immediatezza dei fatti» (art. 500 comma 4 c.p.p.).

  • Ad esempio, le sommarie informazioni assunte dalle persone che possono riferire circa la dinamica di un sinistro della navigazione, nel luogo ove questo si è verificato e subito dopo che si è verificato.....

Dopo la «discussione finale», nella quale Pubblico Ministero e difensore formulano le rispettive conclusioni, il Giudice «delibera la sentenza» che potrà essere di condanna o di proscioglimento[1] e quest'ultima, a sua volta, di non doversi procedere (se l'azione penale non dovrà essere iniziata o non deve essere proseguita o se il reato è estinto) o di assoluzione.

► Accanto al modello ordinario descritto, il Codice di ritto prevede «procedimenti speciali» che tendono a ridurre i tempi del procedimento, evitando il dibattimento...

  1. giudizio abbreviato
  2. applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)

oppure l'udienza preliminare...

  1. giudizio direttissimo
  2. giudizio immediato
  3. procedimento per decreto

 


[1] Sempre a proposito della sentenza di proscioglimento va segnalata l'importante novità costituita dalla abolizione della formula di proscioglimento per insufficienza di prove e ciò in quanto le situazioni di dubbio vengono equiparate alla mancanza di prova.