Disciplina della pesca del tonno rosso [Reg. (CE) 302/2009]

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Per ridurre lo sforzo di pesca sono stati fissati dei periodi di fermo sia per i «palangari di superficie» che per i «ciancioli» (art. 7 Reg.).

  • In particolare, la pesca del tonno rosso è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo:
  1. per le grandi navi da cattura con “palangari pelagici” di lunghezza superiore a 24 metri nel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N, nella quale tale pesca è vietata dal 1° febbraio al 31 luglio;
  2. con reti “a circuizione” nel periodo dal 15 giugno al 15 aprile.

In deroga, se uno Stato membro può dimostrare che, a causa dei venti di forza 5 o più sulla scala Beaufort, alcune delle proprie navi da cattura che praticano la pesca del tonno rosso con reti a circuizione nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo non hanno potuto utilizzare i giorni di pesca loro assegnati, tale Stato membro può riportare fino a 5 giorni persi entro il 20 giugno. Lo Stato membro interessato notifica[1] alla Commissione entro il 14 giugno i giorni di pesca supplementari concessi.

 

 

 

  • La pesca del tonno rosso è vietata, altresì, nell’Atlantico orientale, nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno:
  1. per le tonniere con lenze a canna e le unità da pesca con lenze trainate;.
  2. da pescherecci da traino pelagici;
  • È vietato l’utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso (art. 8 Reg.).

 


[1] Tale notifica è corredata delle seguenti informazioni: i) una relazione che illustri i particolari della cessazione del-l’attività di pesca in questione contenente le pertinenti infor-mazioni di tipo meteorologico; ii) il nome della nave da cattura; iii) il numero unico di registrazione di un peschereccio (CFR) secondo la definizione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004. La Commissione trasmette senza indugio all’ICCAT queste in-formazioni.