Le circostanze del reato militare
Il reato militare può essere aggravato (o attenuato), oltreché dalle circostanze “comuni ordinarie” previste dal Codice penale anche da circostanze “comuni militari” previste dal Codice penale militare di pace che si aggiungono ad esse e sono applicabili alla generalità dei reati militari.
Il secondo capo del Titolo III del Libro I del Codice penale militare di pace, è dedicato alla elencazione delle circostanze «aggravanti» e «attenuanti» del reato militare, nonché alla previsione delle norme inerenti agli aumenti e alle diminuzioni di pena.
► Circostanze “aggravanti” militari
L’elencazione delle circostanze aggravanti comuni (militari) è contenuta nell’art. 47 c.p.m.p. ed esse possono così indicarsi:
- codardia
- posizione di responsabilità
- particolare lesione del servizio
- particolare lesione della disciplina
La circostanza aggravante della “codardia” si applica per aver commesso il fatto (per l'avere agito) per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi.
- Ad esempio, rispondono di manifestazione di codardia (art. 137 c.p.m.p.) la sentinella che abbandona il posto perché impaurita da un attacco terrorista ovvero i militari che, a causa di un incendio sviluppatosi in caserma, si danno alla fuga in maniera disordinata mentre altri si adoperano per spegnerlo, provocando spavento o disordine e compromettendo la sicurezza del posto.
La “posizione di responsabilità“, si applica nel caso in cui chi ha commesso il fatto riveste un grado o esercita un comando: non è richiesto che il reato sia stato commesso a causa o con l’abuso di questa posizione (art. 120, co. 2 c.p.m.p.).
La “particolare lesione del servizio“, si applica quando il reato è commesso con le armi di dotazione militare (al singolo militare o al reparto) o durante un servizio militare (si intende, un particolare servizio al quale il militare è stato comandato) oppure ancora a bordo di una nave odi un aeromobile militare (art. 119 c.p.m.p.).
La “particolare lesione della disciplina”, si applica allorquando il reato è commesso alla presenza di tre o più militari (scandalo in ambiente militare) oppure in luoghi in cui possa verificarsi pubblico scandalo (con ripercussioni cioè sulla pubblica opinione), oppure ancora all’estero da militare che vi si trova per servizio o che vestiva (ancorché indebitamente) l’uniforme.
► Circostanze “attenuanti” militari
L’elencazione è contenuta nell’art. 48 c.p.m.p. ed esse possono così indicarsi:
- eccesso di zelo
- servizio breve
- reazione a modi non convenienti di altro militare
- ottima condotta militare o provato valore
La circostanza attenuante dello “eccesso di zelo”, si applica allorquando il fatto è commesso eccedendo oltremodo (con eccessiva pignoleria) nell'adempimento dei doveri militari.
- Tipico esempio: aver agito al fine di correggere un inferiore
La circostanza del “servizio breve” è applicata nel caso in cui il fatto commesso dal militare, che non abbia ancora compiuto 30 giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare.
La circostanza della “reazione a modi non convenienti di altro militare” è applicata nel caso in cui il fatto è commesso per i modi non convenienti usati da altro militare.Va distinta dalla provocazione, che richiede uno stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui.
- Ad esempio, sono considerati modi non convenienti l’eccessiva rigidezza del superiore, l’apostrofare con espressioni che, senza essere ingiuriose, denotano scarso riguardo, ecc.
Infine l’applicazione dell’attenuante della ”ottima condottamilitare oprovato valore”, quando ne ricorrano gli elementi, è lasciata alla discrezionalità del giudice e si dice perciò facoltativa.
Per i reati militari, la pena può essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.