Pesca sportiva e pesca ricreativa: Autorizzazioni

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Il Ministero ha dato attuazione al Regolamento prevedendo che l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa sia consentita ai soli possessori di specifiche “autorizzazioni” rilasciate dalle Autorità marittime (art. 12 Reg.).
L'obbiettivo e quello di monitorare le catture dei tonni e di tenere sotto controllo il quantitativo totale pescato.

Pertanto, i pescatori sportivi o ricreativi che intendano esercitare la pesca del tonno rosso dovranno chiedere il rilascio dell’autorizzazione all’Ufficio Circondariale Marittimo nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza dell’unità da diporto da adibire a tale attività (se il porto in questione ricade nella giurisdizione di una Capitaneria di Porto, l’autorizzazione dovrà essere richiesta alla Sezione Pesca di quel Comando).
E’ il caso di chiarire che tale autorizzazione ha validità su tutto il territorio nazionale, a prescindere dall’Ufficio che ne ha curato il rilascio ed è limitata all’anno corrente.

  • Al riguardo, per ottenere l'autorizzazione alla pesca del tonno rosso il proprietario dell'unità da diporto, deve presentare:
  1. istanza in bollo da € ________ con allegata marca da bollo da € ________ all'Ufficio Circondariale Marittimo e/o Capitaneria di Porto, con l’indicazione di tutti gli elementi individuativi dell’unità stessa:
  1. imbarcazione da diporto - numero iscrizione e ufficio di iscrizione,
  2. natanti senza marcatura (CE) l’indicazione esatta della/e matricola/e del/i motori come indicati dai relativi documenti,
  3. natanti con marcatura (CE) codice identificativo scafo (HIN);
  4. fotocopia autenticata della polizza di assicurazione del motore o dell’unità da autorizzare alla pesca del tonno rosso.