Rinuncia espressa di diritto di querela: modus operandi
Versione stampabile
- L’Ufficiale di polizia giudiziaria deve (art. 339 c.p.p):
- verificare che si tratti di persona titolare del diritto di querela e che l’atto non sia stato già proposto;
- controllare se si tratti di reato perseguibile a querela;
- identificare il rinunciante (art. 339, comma 1 c.p.p.);
- la rinuncia non può essere sottoposta a termini o condizioni (art. 339, comma 2 c.p.p.);
- la rinuncia è possibile anche per l’azione civile (art. 339, comma 3 c.p.p.);
- richiedere per quale fatto intende rinunciare al diritto di querela, la data in cui il reato è stato commesso e, eventualmente, i motivi che lo hanno indotto a ciò;
- richiedere le generalità dell’autore del fatto o quant’altro valga alla sua identificazione;
- ricordarsi che l’atto di rinuncia è valido solo se sottoscritto dal dichiarante (art. 339 comma 1 c.p.p.).
Il Verbale va trasmesso senza ritardo al Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario del luogo in cui il fatto è stato commesso.
Nella fase delle indagini preliminari, la rinuncia consente al P.M. di richiedere la «archiviazione» essendo venuta meno la «condizione di procedibilità».