Le Norme penali

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Il Diritto costituisce quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una sanzione, proibisce determinati comportamenti umani che considera contrari ai fini che esso persegue. Quando alla trasgressione di una norma giuridica consegue una «sanzione penale», la norma appartiene alla categoria delle «norme penali» e il fatto illecito che essa punisce si denomina «reato».
Il reato è qualsiasi fatto illecito per il quale è prevista una sanzione penale. Pertanto per stabilire se un fatto illecito è un reato o una infrazione amministrativa o un semplice illecito civile occorre guardare al "tipo di sanzione" per esso prevista. Si potrà dire che un fatto è reato solo se è punito con una sanzione penale. Le sanzioni penali sono le più drastiche e le più infamanti perché possono consistere nella punizione personale del trasgressore.

  • Si pensi, ad esempio, all'ergastolo o alla reclusione; tali sanzioni limitano i diritti di libertà ed altri diritti della persona.

Per «norma penale» si intende ogni disposizione di legge che vieta o impone un determinato comportamento, prevedendo, in caso di trasgressione, la irrogazione di una sanzione penale.
Le norme penali sono contenute principalmente nel "Codice Penale" (approvato con R.D. 19.01.1930, n. 1398 ed entrato in vigore il 1 .7.1931).
In effetti norme penali sono sparse e disseminate ovunque nell'ordinamento, in numero ben superiore a quelle contenute nel Codice penale, nel quale sono (o dovrebbero essere) ricomprese le incriminazioni di maggiore significato sociale, quelle in cui si identifica l'area, per così dire, «tradizionale» del Diritto penale (ad esempio, omicidio, rapina. furto, falsi, e così via dicendo).
La norma penale è quella che "comanda" o "vieta" un determinato comportamento con la "minaccia della pena". La norma, dunque, consta di due parti: precetto e sanzione.

Il «precetto» pone un comando o divieto (ad esempio, ...non uccidere), la «sanzione» stabilisce le conseguenze che seguono la trasgressione del precetto (ad esempio, ...se uccidi sarai punito).
Lo scopo del Diritto penale è "repressivo" (cioè ha lo scopo di punire le manifestazioni anti-giuridiche più gravi) ed in via subordinata "preventivo", perché la minaccia di punizione serve a scoraggiare il comportamento criminoso.
Per questo carattere il Diritto penale si distingue dal «diritto di polizia» che ha lo scopo di prevenire le manifestazioni criminose.
Infine, il Diritto penale si distingue da "diritto processuale penale", perché il primo fissa quali sono gli illeciti e stabilisce le sanzioni di applicare ai trasgressori, il secondo indica il rito da seguire per accertare il reato ed applicarne la pena.