Regime tariffario per la raccolta dei rifiuti

Versione stampabileVersione stampabile
  • Regime tariffario per la raccolta dei rifiuti genericamente prodotti nell’area portuale e derivanti dalla pulizia delle aree comuni e degli specchi acquei portuali

In base all’art. 8 D.Lgs. n. 182/2003 i costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi sono recuperati attraverso la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto; i criteri per la determinazione della tariffa sono esposti nell’Allegato IV del Decreto stesso, ed in particolare l’Autorità competente nel porto determina l’importo della tariffa prevedendo:

  1. una quota fissa, indipendente dall’effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti. Detta tariffa può essere incorporata nei diritti portuali o costituire una tariffa standard distinta per i rifiuti, nonché essere differenziata in funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave;
  2. una quota correlata al quantitativo ed al tipo di rifiuti prodotti ed effettivamente conferiti dalla nave agli impianti portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire la parte dei costi non coperta dalla quota di cui alla lettera a).

Per garantire l’equità e la trasparenza delle tariffe, il loro importo e i criteri sulla base dei quali sono state calcolate sono portati a conoscenza degli utenti del porto, come previsto all’art. 14 e nell’Allegato II del D.Lgs. n. 182/2003. Le tariffe possono essere ridotte se la gestione ambientale, la concezione, le attrezzature ed il funzionamento della nave sono tali che il Comandante della nave stessa può dimostrare che essa produce quantità ridotte di rifiuti. Possono essere previsti sconti o incentivi ad esempio per quelle unità che raccolgono i rifiuti abbandonati in mare o nei fondali, e raccolti occasionalmente con l’attività di pesca.

La tariffa per il conferimento dei residui del carico è richiesta esclusivamente per le navi che richiedono un apposito servizio. Si possono prevedere tariffe ridotte se la gestione ambientale, le attrezzature ed il funzionamento della nave sono tali da assicurare una produzione ridotta di questi rifiuti. Si potrà altresì prevedere un’ulteriore riduzione tariffaria qualora, in relazione all’incremento di traffico mercantile, aumentino le richieste di erogazione del servizio.

La tariffa per le unità da pesca e da diporto sarà costituita da una quota fissa, diversa per tipologia imbarcazione, obbligatoria, calcolata facendo riferimento ad un quantitativo standard; qualora l’unità conferisca quantitativi che superino la quantità standard o per particolari richieste di conferimento, si applicherà una maggiorazione per coprire le spese aggiuntive legate all’erogazione del servizio. Per le unità da diporto in transito potrebbe prevedersi il pagamento della tariffa solo nel caso in cui usufruiscano di un servizio erogato a titolo oneroso.

Per le navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari il D.Lgs. n. 182/2003 prevede una deroga all’obbligo di conferimento prima dell’abbandono del porto. Per questa categoria di imbarcazioni è consigliabile applicare una tariffa base standard, ed una quota aggiuntiva in caso di richiesta di servizi particolari: tale strutturazione della tariffa dovrebbe incentivare il conferimento dei rifiuti presso il porto, scoraggiando lo scarico in mare degli stessi.

  • Regime tariffario per la raccolta dei rifiuti genericamente prodotti nell’area portuale e derivanti dalla pulizia delle aree comuni e degli specchi acquei portuali

Per i rifiuti genericamente prodotti nell’area portuale dovranno essere previste apposite tariffe a carico dell’utenza portuale. Il loro importo dovrà essere commisurato all’effettivo quantitativo di rifiuti conferiti dall’utenza prevedendo appositi sistemi di misurazione/pesatura.

Nel caso in cui non siano disponibili tali sistemi si potranno adottare opportuni criteri di calcolo, basati ad esempio sull’individuazione di tariffe al mq di superficie tassabile, diversificate in base alla categoria dei locali.

Per i rifiuti derivanti dalla pulizia delle aree comuni e degli specchi acquei portuali i costi di gestione potranno essere recuperati, ad esempio, tramite i canoni di concessione applicati ai concessionari di aree portuali.