Sistema sanzionatorio

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L’articolo 10, nn. 1, 2, 4, 5 e 6 della Legge n. 157/2099 prevede la pena dell’arresto fino a 1 anno e dell’ammenda da € 310 a € 3.099, per le seguenti fattispecie:

  1. chiunque non denuncia all’Autorità marittima competente, il ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo, situati nelle “zone di protezione ecologica” o sulla “piattaforma continentaleitaliane;
  2. i cittadini italiani o il comandante di nave nazionale che non denunciano all’Autorità consolare italiana il ritrovamento dei medesimi, localizzati nella “zona economica esclusiva” o sulla “piattaforma continentale” di un altro Stato parte oppure al Ministero degli affari esteri per quelli localizzati nella “Area internazionale dei fondi marini” o nel relativo sottosuolo;
  3. i cittadini italiani o comandanti di navi battenti bandiera italiana, che senza aver fatto preventiva denuncia all’Autorità consolare italiana o al Ministero degli affari esteri, effettuano un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato, rispettivamente, nella “zona economica esclusiva” o sulla “piattaforma continentale” di un altro Stato parte della Convenzione o nella “Area internazionale dei fondi marini” o nel relativo sottosuolo;
  4. chiunque effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato “zone di protezione ecologica” o sulla “piattaforma continentaleitaliane, senza aver ottenuto l’autorizzazione del Ministro per i beni e le attività culturali ;
  5. chiunque effettua un intervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nella “zona economica esclusiva”; sulla “piattaforma continentale” di un altro Stato parte della Convenzione; nella “Area internazionale dei fondi marini” o nel relativo sottosuolo, dopo la denuncia, ma prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, qualora si sia convenuto che l’Italia è competente al rilascio del medesimo (art. 10, paragrafo 5, lettera b, o 12, paragrafo 4, lettera b della Convenzione)
  6. chiunque non osserva la descrizione del progetto approvata nel provvedimento di autorizzazione da parte del Ministro per i beni e le attività culturali[1];

L’articolo 10, n. 7 della citata Legge punisce, altresì, con la pena della reclusione fino a 2 anni e con la multa da € 50 a € 500, chi introduce o commercia nel territorio dello Stato beni del patrimonio culturale subacqueo recuperati mediante un intervento non autorizzato a norma della Convenzione.

Si applica, infine, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 2.500, nel caso in cui la denuncia, all’Autorità marittima o consolare oppure al Ministero degli affari esteri, sia presentata dopo il termine di 3 (tre) giorni dall’avvenuto ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo (art. 10, n. 3 L. 157/2009).

Restano ferme, in quanto applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dal citato codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

 


[1] La disposizione non si applica nel caso in cui, ai sensi dell’art. 10, paragrafo 5, lettea b) della Convenzione, si sia convenuto che l’autorizzazione all’intervento non sia rilasciata dall’Italia.