Dimensioni minima delle maglie: Reg. CE 1967/2006

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Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di “reti trainate”, di “reti da circuizione” o di “reti da imbrocco”, a meno che la dimensione delle “maglie” nella parte della rete in cui esse sono più piccole (sacco), ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, siano:

  1. “Reti trainate”, a decorrere dal 1 luglio 2008, maglie quadrate con apertura di almeno 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte del proprietario del peschereccio, maglie romboidali da 50 mm.
    Per le reti trainate destinate alla cattura della sardina e dell’acciuga, quando tali specie rappresentano almeno l'80% delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita, la dimensione minima delle maglie è di 20 mm;
  2. “Reti da circuizione”, dimensione minima delle maglie non deve essere inferiore di 14 mm.;
  3. “Reti da imbrocco", calate sul fondo, dimensione minima delle maglie non deve essere inferiore è inferiore a 16 mm..
    Per le reti da imbrocco destinate alla pesca dell'occhialone, quando tale specie rappresenta almeno il 20% delle catture in peso vivo, la dimensione minima delle maglie è di 100 mm.

Uno Stato membro può concedere deroga per le “sciabiche da natante” e le “sciabiche da spiaggia” che rientrano nel piano di gestione per la pesca nel mare territoriale (art. 19), a condizione che la pesca in questione sia altamente selettiva, abbia un effetto trascurabile sull'ambiente marino e non sia interessata dalle disposizioni di cui all'articolo 4 (Habitat protetti), paragrafo 5, che in deroga al paragrafo 1, primo comma[1] , stabilisce che la pesca esercitata con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie di posidonie, da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW, può essere autorizzata dalla Commissione (secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002), a condizione che:

  1. le attività di pesca in questione siano regolamentate da un piano di gestione per le attività di pesca nelle acque territoriali (art. 19);
  2. le attività di pesca suddette riguardino non più del 33% della zona coperta da praterie di posidonia oceanica all'interno dell'area oggetto del piano di gestione;
  3. le attività di pesca riguardino non più del 10% delle praterie nelle acque territoriali dello Stato membro interessato.

Le predette attività di pesca devono comunque soddisfare i requisiti di cui:

  1. all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h) che impone il divieto dell'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di:pezze di rete con maglie di dimensione inferiore a 40 mm per reti a strascico;
  2. all’articolo 9, paragrafo 3, punto 2, che impone, dal 1 luglio 2008, l’utilizzazione di reti trainate con maglie quadre con apertura di almeno 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte del proprietario del peschereccio, di reti romboidale con maglia da 50 mm.);
  3. all'articolo 23 che obbliga, al fine del controllo delle catture nel Mediterraneo, che tutte le specie indicate su l’elenco adottato conformemente al paragrafo 8 del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e conservate a bordo in quantitativi superiori a 15 kg. di equivalente peso vivo, debbano essere registrate nel Giornale di bordo.
    La registrazione nel documento di cui sopra, deve essere fatta altresì, per le specie altamente migratorie e le piccole specie pelagiche, per quantitativi superiori a 50 kg di equivalente peso vivo;
  4. essere regolamentate in modo da assicurare che le catture delle specie menzionate nell'Allegato III siano ridotte al minimo.

Gli Stati membri interessati stabiliscono un piano di controllo e relazionano[2] alla Commissione ogni 3 (tre) anni in merito allo stato delle praterie di posidonia oceanica interessate dalle attività di pesca con reti trainate sul fondo e all'elenco dei pescherecci autorizzati, delle zone autorizzate, con le rispettive coordinate geografiche sia terrestri che marine.

Deroghe transitorie alla dimensione minima delle maglie alla distanza minima dalla costa per l’uso degli attrezzi da pesca

Le reti trainate, comprese quelle destinate alla pesca della sardina e acciuga, da circuizione o da imbrocco, le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle stabilite all’art. 9 del Regolamento e, il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale in vigore al 1º gennaio 1994, possono comunque essere utilizzate fino al 31 maggio 2010 anche se non vengano rispettati i valori minimi di distanza e profondità per l’uso degli attrezzi da pesca stabiliti all’art. 13 del Regolamento.
 

 


[1] E’ vietata la pesca con reti da traino, draghe, trappole, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine. In deroga, l'uso di ciancioli, sciabiche da natante e reti analoghe la cui altezza totale e il cui comportamento nelle operazioni di pesca implicano che il cavo di chiusura, la lima da piombo o le corde da salpamento non tocchino le praterie può essere autorizzato nel quadro dei piani di gestione di pesca a livello comunitario o nelle acque territoriali),

[2] La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009.