La Polizia Giudiziara Militare

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Ai Comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze Armate sono attribuite ai sensi del combinato disposto degli articoli 57, comma 3 del Codice di procedura penale[1] e 301 del Codice Penale Militare di Pace (c.p.m.p.), la qualifica di «Ufficiali di polizia giudiziaria».

Concorrendo più militari, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano. I militari suddetti hanno comunque facoltà di richiedere la forza pubblica.

Per attività di “Polizia giudiziaria militare” si intende l’attività intesa alle investigazioni preliminari in tema di reati soggetti alla giurisdizione penale militare, cioè, in tempo di pace, in tema di reati commessi da appartenenti alle Forze Armate.

Per comprendere compiutamente in cosa consista tale attribuzione e quale svolgimento di funzioni essa consenta (art. 55 c.p.p.), è però  indispensabile  premettere  alcune  «nozioni di carattere generale»  volte a delimitare con chiarezza gli ambiti effettivi entro i quali si muove l’intera problematica.

 

 

 

 


[1] Sono altresì Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le «persone» alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55 c.p.p. (vedasi al riguardo Cass. Pen. – Sez. VI^- Sent. n°1169 del 01.02.06).