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  • Legge 874, 19 dicembre 1975. Legge di ratifica della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (di seguito nominata CITES) del 3.3.1973.
  • Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983. Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione.
  • Legge 150, 7 febbraio 1992. Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3.03.1973.

La Legge 150 ordina e disciplina sotto il profilo sanzionatorio i reati relativi ai divieti posti dalla Convenzione. Gli articoli 4 comma 2, 5, 6, 8 bis, 12 ter sono stati modificati e integrati dall'articolo 4 della Legge 9 dicembre 1998 n.426 (Nuovi interventi in campo ambientale) e successivamente dal D.L. n.2, del 12.1.93 (Modifiche e integrazioni alla Legge 7febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione) nonché dalla legge n. 59, del 13.03.93 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n.2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n.150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione). La più recente integrazione della legge 150 è stata portata dal D.L. 275, 18 maggio 2001.

  • Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 275. Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette a norma dell’articolo 5 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il decreto modifica alcuni articoli della legge 7 febbraio 1992, n. 150. In particolare, il decreto sostituisce il testo degli articoli 1, 2 e 4, integra l’articolo 3 e inserisce un nuovo articolo inerente le sanzioni penali in materia di importazioni di pellicce animali (art.5). L’articolo 1 stabilisce, al comma 1, le sanzioni (arresto da 3-12 mesi e ammenda da €7.746 a €77.468) per chi viola i seguenti divieti per le specie incluse nell’Allegato A:

  1. Importazione, esportazione, riesportazione esemplari senza il certificato di licenza ovvero di documenti non validi ai sensi dell’art.11 del Reg. CE 338/97;
  2. Omissione delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari oggetto di commercio;
  3. Utilizzo di esemplari in maniera difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
  4. Trasporto o transito, anche per conto di terzi, di esemplari senza la licenza di importazione;
  5. Il commercio di piante riprodotte artificialmente;
  6. Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita per fini commerciali o la cessione di esemplari senza la prescritta documentazione;

L’art. 1, stabilisce inoltre (comma 2) che, in caso di recidiva, è previsto l’arresto da 3-24 mesi e l’ammenda (da €10.329 a €103.291) e qualora l’illecito dovesse essere condotto nell’ambito di una attività di impresa, oltre alla condanna di cui sopra, è prevista la sospensione della licenza per un periodo da 6-18 mesi. Qualora sia implicata l’importazione, l’esportazione o riesportazione di oggetti derivati da esemplari di specie di cui all’Allegato A, si applica la sanzione amministrativa da € 1.549 a € 9.296.
In caso di violazione dei divieti di cui agli art.1 e 2, è sempre prevista la confisca degli esemplari. Per gli esemplari vivi, la Commissione Scientifica CITES può procedere al rinvio allo stato esportatore, all’affidamento a strutture pubbliche/private, o vendita mediante asta pubblica. Per gli esemplari morti invece, la stessa Commissione può prevedere la conservazione ai fini didattici/scientifici o la distruzione dell’esemplare (art. 4).

  • Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 8 Gennaio 2002. Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali protette previsto dall'art. 5, comma 5bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Il decreto stabilisce i soggetti tenuti a dotarsi di registro, numerato e vidimato prima del suo utilizzo dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, sul quale annotare, entro il 31 gennaio 2002, gli esemplari delle specie della flora e della fauna selvatica di cui agli allegati A e B del regolamento CE n. 338\97 e successive modificazioni. L'annotazione sul registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andrà riportata entro trenta giorni dalla variazione medesima. Le sanzioni per coloro che non rispettassero i termini suddetti oscillano tra €3.098 e €9.296. I soggetti al quale questo decreto si indirizza sono, tra l’altro, chiunque utilizzi detenga o esponga esemplari a fini di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento fatte salve le disposizioni della L.157/1992. Proprio dalla lettura di questo ultimo paragrafo (art.2, comma 1 lett. c) del D.M. 8 gennaio 2002), sembrerebbe previsto l’obbligo della tenuta del registro di detenzione delle specie animali e vegetali CITES anche per i centri di riabilitazione, tenendo gli stessi gli esemplari CITES in una forma di affidamento.
1.2.4 Direttiva 92/43/CEE, “Habitat”

  • Decreto del Presidente della Repubblica 357, 8.09.1997, regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche

Il D.P.R. 357 dell’8.09.97 regolamenta l’attuazione della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE. Le specie elencate negli allegati B, D, ed E (Allegati II, III e IV nel testo della Direttiva CEE) sono specie di interesse comunitario, e sono considerate tali perché ritenute in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche. Le specie elencate in allegato B (Allegato II nel testo della Direttiva) sono specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione (ZSC). Alcune di queste sono evidenziate come specie prioritarie per le quali l’Unione ha una particolare responsabilità (la tartaruga comune è una di queste).
Spetta alle Regioni e le Province autonome l’adozione di misure di monitoraggio sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, in particolar modo quelli prioritari. In particolare, le Regioni e le Province autonome rappresentano le amministrazioni preposte a instaurare un monitoraggio continuo delle catture e delle uccisioni accidentali rispetto alle quali devono trasmettere un rapporto annuale al MATT. Le linee guida per il monitoraggio delle specie e degli habitat sono definite tramite decreto del Ministero dell’Ambiente, sentito il parere del Ministero delle Politiche Agricole e l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (art.7).
Le specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa sono elencate nell’allegato D. I divieti di massima protezione previsti per la fauna presente in questo allegato sono stabiliti nell’articolo 8:

► art. 8 -Tutela delle specie faunistiche

  1. Per le specie animali di cui all’allegato D, lettera A), al presente regolamento, è fatto divieto di:
  1. Catturare o uccidere esemplari di tali specie nell’ambiente naturale;
  2. Perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
  3. Distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell’ambiente naturale;
  4. Danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
  1. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a) è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall’ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
  2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
  3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell’allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell’Ambiente.
  4. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell’Ambiente promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.”

Il MATTM, sentito il parere del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, autorizza le deroghe ai divieti di cui agli articoli 8-10 per fini di protezione, per la prevenzione di danni specifici, per interesse della sanità, la sicurezza pubblica, inclusi i motivi socio-economici e a fini didattici, di ricerca, per il ripopolamento e la reintroduzione. Le deroghe concesse sono trasmesse con cadenza biennale alla CEE (art.11). Il MATTM promuove altresì programmi di ricerca per il monitoraggio e per l’individuazione di aree di collegamento ecologico funzionali (art. 14).

Art. 11 – Deroghe

  1. Il Ministero dell’ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l’Istituto per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9, e 10 comma 3, lettera a) e b), a condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:
  1. Per proteggere la fauna e la flora selvatica e conservare gli habitat naturali;
  2. Per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;
  3. Nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, incluso motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;
  4. Per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
  5. Per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato D.
  1. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l’uccisione delle specie di cui all’allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:
  1. L’uso di mezzi di cattura e di uccisione specificati nell’allegato F, lettera a);
  2. Qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l’ausilio dei mezzi di trasporto di cui all’allegato F, lettera b).
  1. Il Ministero dell’Ambiente trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare:
  1. Le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l’indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
  2. I mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro attuazione;
  3. Le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;
  4. L’autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all’esecuzione;
  5. Le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.”
  • Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Il D.P.R. 120 apporta alcune modifiche al D.P.R. 357 identificando, nello specifico, il compito del MATT nella definizione di linee guida per il monitoraggio e per i prelievi e le deroghe delle specie rigorosamente protette. In particolare, l’art. 8 stabilisce che:

Art. 8 ( Modifiche all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 35

  1. L’articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è sostituito dal seguente:

Art. 7 (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie);

  1. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento;
  2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l’adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1 […]”.

Protocollo Aspim (Aree Speciali di Protezione di Interesse per il Mediterraneo)

  • Legge 175, 27 maggio 1999. Protocollo relativo alle Zone Particolarmente Protette e alla Diversità Biologica nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona.

Il protocollo comprende l’istituzione di aree protette importanti per potere conservare le componenti della diversità biologica nonché di ecosistemi specifici al Mediterraneo o habitat di specie minacciate e di interesse scientifico, estetico e culturale garantendone la protezione. Le aree protette, denominate ASPIM, possono essere costituite da zone marine costiere sotto la giurisdizione dei Paesi o zone parzialmente/interamente in alto mare. I paesi che aderiscono si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione la flora e la fauna marina e a garantire massima protezione alle specie elencate negli annessi del protocollo e a sviluppare Piani d’Azione Nazionali per la conservazione delle specie protette. Per le specie in Appendice 2, “Lista di specie in pericolo o minacciate”, il protocollo prevede che i paesi garantiscano misure di protezione e di conservazione per le specie vietandone l’uccisione, il commercio, ed il disturbo durante i periodi di riproduzione, migrazione, svernamento ed altri periodi in cui gli animali sono sottoposti a stress fisiologici. In particolare, gli art. 11 e 12 stabiliscono che:

Parte III  - Articolo 11

  1. Le Parti identificano fanno l'inventario, nelle zone sottoposte alla loro sovranità o giurisdizione nazionale, delle specie animali e vegetali in pericolo o minacciate, e concedono a tali specie lo statuto di specie protette[…].
  2. Per quanto riguarda le specie animali protette, le Parti controllano e, ove necessario, vietano:
  1. La cattura, il possesso, l'uccisione (ivi compreso, per quanto possibile, la cattura, l'uccisione ed il possesso fortuito), il commercio, il trasporto e l'esposizione per fini commerciali di tali specie, delle loro uova, parti e prodotti;
  2. Nella misura del possibile, ogni perturbazione della fauna selvatica, in particolare durante i periodi di riproduzione, d'incubazione, d'ibernazione o di migrazione ed in ogni altro periodo biologico critico;

[…]

  1. Per quanto concerne le specie vegetali protette e le loro parti e prodotti, le Parti controllano e se del caso vietano ogni forma di distruzione o di perturbazione, ivi compreso la raccolta, il raccolto, il taglio, lo sradicamento, il possesso, il commercio, il trasporto e l'esposizione di tali specie per fini commerciali;

Articolo 12

  1. Le Parti adottano misure concertate per garantire la protezione e la preservazione delle specie animali e vegetali che figurano negli annessi al presente Protocollo relative alla Lista delle specie in pericolo o minacciate e nella lista delle specie il cui sfruttamento e' regolamentato.
  2. Le Parti garantiscono la massima protezione possibile, ed il ripristino delle specie animali e vegetali enumerate nell'annesso relativo alla Lista delle specie in pericolo o minacciate, adottando a livello nazionale le misure previste ai punti 3 e 5 dell'articolo 11 del presente protocollo […]".
  1. la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo […]".

1.2.6 Regolamento 1967/2006/CE

  • Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94
  1. Il Regolamento 1967 stabilisce all’articolo 3, comma 1 il divieto di cattura, detenzione, trasbordo, e lo sbarco intenzionale delle specie marine protette indicate dall’Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE. Il comma 2 stabilisce che la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di esemplari può essere consentito in caso di attività inerenti il recupero e la riabilitazione di esemplari catturati accidentalmente purché la detenzione sia stata segnalata alle autorità nazionali competenti.